Locale di sgombero sul terrazzo non è volume tecnico e va demolito (TAR Sicilia n. 1862 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia il locale realizzato sul terrazzo di copertura, qualificato come locale di sgombero e dotato di autonoma consistenza, non integra la nozione di volume tecnico e necessita di permesso di costruire. La concessione edilizia in sanatoria ottenuta sulla base di una non veritiera rappresentazione dello stato dei luoghi può essere ritirata in autotutela anche oltre il termine ordinario, ex art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990. Gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario e non ammettono alcun affidamento tutelabile alla conservazione della situazione abusiva.
Il Fatto
La ricorrente acquista un appartamento al quarto piano di un edificio catanese, già oggetto di concessione edilizia in sanatoria rilasciata per il frazionamento della originaria unità immobiliare. Sul terrazzo di copertura, indicato catastalmente come piano quinto, insiste un locale di sgombero collegato all’abitazione da una scala.
A seguito di un esposto e di un sopralluogo della Polizia Municipale, il Comune di Catania adotta un provvedimento di revoca in autotutela della sanatoria e ingiunge la demolizione delle opere abusive. La ricorrente impugna l’atto davanti al TAR Sicilia, lamentando il difetto dei presupposti, l’insufficienza dell’istruttoria, la violazione del legittimo affidamento e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’istruttoria comunale e ritiene che essa, pur non essendosi sostanziata in un sopralluogo, non sia carente, perché basata su evidenze documentali indicate nel provvedimento. La sanatoria del 1986 riguardava esclusivamente il frazionamento in due unità dell’immobile posto al quarto piano. Dalle verifiche è invece emersa la presenza sul terrazzo di due locali in muratura con tetto a falda inclinata, non contemplati nel condono e privi di qualsiasi titolo edilizio.
La Corte riqualifica l’atto: al di là del nomen impresso dall’Amministrazione, non si è trattato di revoca ma di annullamento in autotutela, correttamente adottato ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990. Il Comune ha dato conto della non conformità dello stato dei luoghi alla documentazione posta a base della sanatoria e della omessa comunicazione, da parte degli intestatari, della variazione catastale intervenuta in ampliamento degli appartamenti.
Centrale è la qualificazione del manufatto. Il Collegio richiama la nozione di volume tecnico elaborata dalla giurisprudenza amministrativa — Cons. Stato n. 4172/2023, n. 7584/2021, n. 7289/2019 — e ne individua i tre parametri: strumentalità necessaria rispetto alla costruzione, impossibilità di soluzioni progettuali diverse, proporzionalità rispetto alle esigenze impiantistiche. Il locale contestato non contiene alcun impianto, si eleva sopra la linea di gronda e costituisce un vano in ampliamento del soggiorno che consente l’accesso al terrazzo. Non è dunque volume tecnico, con conseguente necessità di permesso di costruire e legittima applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Quanto alla SCIA del 2019, la Corte rileva che essa richiama la concessione del 1961 e la sanatoria, senza documentare la variazione catastale del 2013, e presenta comunque una discrepanza tra il progetto originario, che prevedeva solo un’area per “eventuale locale vasche”, e la planimetria che qualifica il locale come “sgombero”. Infine, in materia di repressione degli abusi edilizi che coinvolga atti vincolati, non è richiesta alcuna comparazione con l’interesse privato né sussiste un affidamento tutelabile alla conservazione della situazione abusiva.
Il quarto motivo è infondato: risulta perfezionata la notifica della comunicazione di avvio e, in ogni caso, il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori rende superflua la partecipazione procedimentale. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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