Attività di osservazione della polizia giudiziaria e nullità derivata della perquisizione (Cass. pen. Sez. 6 n. 1147 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di osservazione e pedinamento compiuta dalla polizia giudiziaria è attività ripetibile e, come tale, non è inficiata dall’eventuale nullità del successivo mezzo di ricerca della prova. Il principio di invalidità derivata non può estendersi agli atti legittimi compiuti prima della verificazione della nullità. L’attività investigativa di osservazione, sia che la si qualifichi come irripetibile sia come ripetibile, è utilizzabile nel corso delle indagini preliminari ai fini del giudizio sui gravi indizi di colpevolezza.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, in accoglimento parziale dell’appello del Pubblico Ministero, disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il Giudice per le indagini preliminari aveva invece rigettato la domanda cautelare, ritenendo che i gravi indizi di colpevolezza fossero inferibili solo da un verbale di perquisizione e sequestro da considerarsi nullo per non essere stato previamente informato il difensore.
Avverso l’ordinanza del Tribunale, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta validità dell’attività di osservazione compiuta dalla polizia giudiziaria prima della perquisizione nulla e contestando, sotto altro profilo, la propria identificazione e la sussistenza della prova della detenzione della sostanza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato il ricorso come inammissibile, soffermandosi sulla questione centrale relativa alla valenza e all’ambito della nullità del verbale di perquisizione e sequestro. Il Tribunale aveva correttamente chiarito che i gravi indizi di colpevolezza derivano dall’attività di osservazione compiuta dai militari prima del compimento del mezzo di ricerca della prova nullo, attività che era caduta sotto la diretta percezione degli operatori, i quali avevano visto l’indagato prelevare la busta contenente la droga.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite Greco, la Corte ha evidenziato come l’attività di osservazione e pedinamento possa essere descritta da chi l’ha compiuta, essendo attività ripetibile la cui riproduzione si esaurisce con la narrazione dibattimentale. Solo quando nel corso di tali attività sorge la necessità di documentare una situazione modificabile, l’atto diviene irripetibile e necessita di documentazione autonoma nelle forme di legge.
Nel caso di specie, sia che si voglia ritenere l’attività investigativa come irripetibile e quindi immediatamente utilizzabile a fini probatori, sia che la si voglia qualificare come ripetibile, la Corte ha escluso dubbi sulla sua utilizzabilità nel corso delle indagini preliminari anche ai fini del giudizio sui gravi indizi di colpevolezza. Il principio della invalidità derivata non può inficiare gli atti legittimi compiuti prima della verificazione della nullità.
Quanto al secondo motivo, riguardante la differenza tra i grammi di sostanza indicati nel verbale e quelli consegnati per le analisi, la Corte lo ha ritenuto inammissibile, osservando che il dato allo stato accertato è il rinvenimento nella disponibilità dell’indagato di 42,6 grammi di cocaina, non potendosi in quella fase escludere che solo una parte della sostanza sia stata consegnata per gli ulteriori accertamenti.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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