Concorso esterno dell’imprenditore nel patto con il clan mafioso (Cass. pen. Sez. 6 n. 1145 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell’imprenditore che, pur non essendo inserito nella struttura organizzativa del sodalizio e pur essendo privo della affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti per l’imprenditore nell’imporsi sul territorio in posizione dominante e per l’organizzazione nell’ottenere risorse, servizi o utilità, anche mediante la corresponsione di una percentuale sui profitti. La posizione dominante non coincide con una posizione monopolistica, essendo sufficiente l’assunzione, in virtù dell’appoggio mafioso, di una soverchiante capacità contrattuale di natura impositiva. La correttezza esterna associativa è incompatibile con la posizione dell’imprenditore vittima, che subisce l’imposizione limitandosi a perseguire un’intesa volta a contenere il danno, senza venire a patti con il sodalizio. Il delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen. concorre con il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. anche nell’ipotesi di concorso esterno, stante la diversità delle fattispecie incriminatrici. Il giudicato formatosi sul reato-fine, aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, costituisce valido fondamento logico per l’accertamento del contributo concorsuale, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, aveva confermato la condanna dell’imputato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, riqualificata l’originaria imputazione associativa, e per il reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.. L’imprenditore, secondo l’accusa definitivamente accertata, si era avvalso della collaborazione di affiliati al clan, assunti come procacciatori di affari, i quali imponevano alle imprese del territorio l’acquisto del calcestruzzo prodotto dalla sua azienda. La difesa prospettava invece che l’imputato fosse stato una vittima del sodalizio, avendo instaurato il rapporto per evitare richieste estorsive e mantenendo una quota di mercato limitata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, respingendo la tesi difensiva centrale che mirava a rimettere in discussione l’accertamento definitivo intervenuto sul capo D), relativo alla illecita concorrenza con violenza o minaccia. I giudici di legittimità hanno precisato che tale accertamento, ormai coperto da giudicato, non poteva essere nuovamente criticato neppure attraverso la contestazione del contenuto della sentenza rescindente.
La Corte ha condiviso la valutazione della sentenza impugnata che aveva attribuito al definitivo accertamento del reato-fine una valenza decisiva ai fini del concorso esterno. Sul punto ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui integra il reato di concorso esterno la condotta dell’imprenditore che instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, precisando che la posizione dominante non richiede una posizione monopolistica, essendo sufficiente una soverchiante capacità contrattuale di natura impositiva. Ha inoltre richiamato la distinzione rispetto alla figura dell’imprenditore vittima, che subisce l’intimidazione senza venire a patti con il sodalizio.
La Corte ha poi respinto la censura relativa all’automaticità della responsabilità concorsuale, rilevando che la condotta di cui all’art. 513-bis cod. pen., secondo le connotazioni accertate, era idonea a integrare il necessario contributo causale, dovendosi porre in diretta relazione eziologica l’evento del rafforzamento dell’organismo criminoso con la condotta atipica del concorrente. Ha richiamato sul punto i precedenti secondo cui il delitto di illecita concorrenza concorre con quello di associazione mafiosa, stante la diversità delle fattispecie. Ha infine ritenuto generica la censura sull’attendibilità dei collaboratori di giustizia, correttamente valutata dalla sentenza impugnata come elemento corroborativo del sinallagma con il clan.
Nota della Redazione
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