Legittimazione e interesse del vicino contro il permesso di costruire sulla pertinenza (TAR Calabria n. 1972 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio legittimazione e interesse al ricorso costituiscono condizioni dell’azione autonome e distinte, entrambe accertabili anche d’ufficio. Il criterio della vicinitas individua la legittimazione, ma non dimostra da solo l’interesse, che richiede un pregiudizio concreto e attuale, non meramente ipotetico. La mera affermazione, apodittica e non documentata, di essere proprietari o possessori di unità immobiliari site nell’edificio non integra la legittimazione, specie se contestata. Sul piano sostanziale, in sede di rilascio del titolo edilizio il Comune non può sostituirsi al giudice civile nella definizione dell’assetto dominicale: è sufficiente che il richiedente abbia prodotto un titolo idoneo a suffragare la proprietà dell’area, restando irrilevante il contenzioso privatistico.

Il Fatto

I ricorrenti, qualificatisi proprietari e/o possessori di unità immobiliari site in un immobile storico del centro di Crotone, impugnavano il permesso di costruire n. 4 del 3.2.2023, rilasciato a un controinteressato per opere su un cortile esterno e sul muro di cinta, dolendosi della lesione dell’assetto architettonico e della natura condominiale della recinzione. Il Comune aveva in passato annullato una DIA relativa alla medesima area, sul presupposto della natura condominiale, e una sentenza del giudice civile aveva poi riconosciuto la proprietà esclusiva della porzione in capo all’odierno controinteressato.

I ricorrenti articolavano due motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 11 d.P.R. n. 380/2001 e sulla disciplina regionale e urbanistica dei centri storici, e proponevano motivi aggiunti dopo la sospensione dei lavori disposta dal Comune e l’acquisizione di una relazione storico-critica. Il Comune e il controinteressato eccepivano l’inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse e l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente le eccezioni di rito e le ritiene fondate. Richiamando un proprio precedente (TAR Sicilia, Catania, Sez. V, n. 127 del 2026), ribadisce che legittimazione e interesse sono condizioni autonome: la vicinitas non basta a dimostrare lo specifico pregiudizio derivante dall’atto. I ricorrenti si erano limitati a dedurre in termini apodittici la titolarità di unità immobiliari, senza corredo documentale a fronte di specifica contestazione, e non avevano allegato alcun pregiudizio concreto eccedente la mera contiguità.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La Corte richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. II, n. 1029 del 2023, e del Cons. Stato, Sez. IV, n. 1302 del 2022: in sede di controllo sui titoli edilizi il Comune non si sostituisce al giudice civile e deve verificare solo l’astratta idoneità del titolo prodotto dal richiedente. L’amministrazione aveva acquisito l’atto notarile di compravendita dell’11.10.2018, sufficiente a consentire il rilascio. Irrilevanti il contenzioso tra privati e i pregressi esiti di distinti procedimenti, riferibili ad altri soggetti.

Il secondo motivo è parimenti infondato. L’edificio e le pertinenze non sono gravati da dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 d.lgs. n. 42/2004, e la proposta di dichiarazione risulta in itinere e non perfezionata. Il Comune ha dimostrato, con le tavole di piano, che il cortile esterno è escluso dal perimetro degli edifici normati dall’art. 45 delle N.T.A.; ne segue l’irrilevanza dell’analisi storico-critica e del parere della Soprintendenza, che si era limitata a un invito non vincolante. Priva di pregio anche la censura sull’art. 48 l.r. Calabria n. 19/2002, norma di carattere programmatorio.

I motivi aggiunti seguono la stessa sorte. Quanto al primo, la contestazione sulla proprietà condominiale della recinzione avrebbe richiesto la prova che il titolo del controinteressato non comprendesse l’area. Quanto al secondo, le doglianze sull’analisi storico-critica sono inammissibili, perché rivolte a un atto di parte privata non recepito da provvedimento pubblico. La richiesta di variante e la sospensione dei lavori non comprovano l’illegittimità dell’atto impugnato. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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