Accesso agli atti e diniego meramente confermativo: inammissibile la reiterazione dell’istanza (TAR Sicilia n. 3583 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso che ribadisce pedissequamente, senza nuova istruttoria né nuova ponderazione degli interessi, la motivazione di un precedente rigetto rimasto inoppugnato è atto meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile. La mancata impugnazione del primo diniego nel termine non consente la reiterazione dell’istanza e la successiva impugnazione del diniego confermativo. Quanto all’atto di segnalazione all’ANAC, l’accesso documentale ex artt. 22 e 24 legge n. 241/1990 esige un interesse giuridicamente rilevante, il nesso di strumentalità con la documentazione richiesta e, nell’accesso difensivo, la necessità della stessa per curare o difendere i propri interessi. La conclusione del procedimento innanzi all’Autorità con provvedimento di archiviazione fa venir meno l’attualità dell’interesse al contraddittorio in quella sede. La generica qualificazione come “soggetto interessato” non integra la congrua rappresentazione dell’interesse.
Il Fatto
Il Comune aveva conferito al professionista, con determina dirigenziale, l’incarico di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di riqualificazione di un centro polifunzionale. Il professionista rinunciava all’incarico; successivamente l’Amministrazione revocava il conferimento per presunta dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 445/2000, sulla base di una nota acquisita al protocollo. Il provvedimento era trasmesso all’ANAC, che disponeva l’archiviazione della segnalazione.
Il professionista presentava due istanze di accesso: la prima del 9 dicembre 2024, volta a ottenere copia della nota protocollata, rigettata con provvedimento del 3 gennaio 2025 per asserito segreto istruttorio ex art. 329 cod. proc. pen.; la seconda del 4 marzo 2025, con cui chiedeva nuovamente la medesima nota e, in più, la segnalazione ANAC e i relativi allegati, parimenti rigettata con provvedimento del 6 marzo 2025 sulla stessa motivazione. Impugnato quest’ultimo diniego, il Comune eccepiva in via preliminare l’inammissibilità per carenza di interesse concreto e attuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene dirimenti le eccezioni in rito dell’Amministrazione. La prima istanza di accesso risulta respinta con provvedimento del 3 gennaio 2025, rimasto pacificamente inoppugnato. Il successivo diniego del 6 marzo 2025 ribadisce la medesima motivazione, con piena sovrapponibilità degli impianti motivazionali.
Il Tribunale richiama il criterio distintivo tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi, individuato nella circostanza che l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi (Cons. Stato sez. II, 18 luglio 2025, n. 6350). Nel caso di specie manca ogni nuova istruttoria: il secondo diniego è dunque meramente confermativo del primo.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per la parte relativa alla nota protocollata, in applicazione dell’insegnamento secondo cui la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell’istanza e l’impugnazione del successivo diniego confermativo (Cons. Stato, Sez. V, n. 1779/2021). Il Collegio esclude l’operatività dell’eccezione per cui non vi è diniego confermativo quando la nuova istanza si fondi su fatti nuovi e su una diversa prospettazione della legittimazione all’accesso (Cons. Stato, Sez. V, n. 5099/2017): l’interlocuzione intercorsa con l’ANAC riguardava soltanto la segnalazione del Comune e non ha inciso sull’originaria denuncia.
Quanto alla segnalazione ANAC, il ricorrente non ha fornito congrua rappresentazione di un interesse concreto e attuale. Il Collegio richiama i requisiti dell’accesso documentale: interesse giuridicamente rilevante, rapporto di strumentalità con la documentazione richiesta e, nell’accesso difensivo, necessità della stessa per curare o difendere i propri interessi giuridici. Se lo schema di segnalazione dell’Autorità prevede la trasmissione del modulo all’operatore economico segnalato ai fini del contraddittorio, tale esigenza è ormai priva di attualità, essendo il procedimento concluso con archiviazione. Le allegazioni del ricorrente — la qualificazione come “soggetto interessato” e il generico richiamo alla tutela dei propri diritti — sono per la loro genericità inidonee a integrare l’interesse e il nesso di strumentalità.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La natura in rito della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.