Regolamento comunale su antenne non lesivo: ricorso inammissibile (TAR Sicilia n. 2937 del 29.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le norme di un regolamento comunale che non si rivolgono direttamente ai privati, ma disciplinano la condotta dell’amministrazione nell’esercizio della propria potestà, non producono una lesione diretta e attuale della sfera giuridica del gestore. La legittimazione a impugnare un atto amministrativo postula un interesse personale, attuale e concreto; la sola possibilità di un beneficio futuro ed eventuale è insufficiente. Il regolamento va impugnato unitamente all’atto applicativo, che solo rende concreta la lesione. La nota di comunicazione del regolamento e la diffida a trasmettere documentazione non costituiscono provvedimenti applicativi idonei a radicare l’interesse al ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore di telefonia mobile, impugna davanti al TAR Sicilia la deliberazione con cui il Comune ha approvato un regolamento per l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti per radiocomunicazioni, insieme ai pareri istruttori acquisiti nel procedimento, alla nota con cui il regolamento è stato comunicato e alla successiva diffida a trasmettere la documentazione richiesta dagli artt. 6 e seguenti del regolamento.

La ricorrente deduce la violazione della disciplina statale sugli impianti di comunicazione elettronica e lamenta che il regolamento, anziché assicurare il corretto insediamento territoriale, finirebbe per vietare gli impianti sull’intero territorio urbanizzato, con eccesso di potere per sviamento. Il Comune eccepisce il difetto di interesse, sostenendo che il regolamento non è lesivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione preliminare dell’interesse a ricorrere e la risolve in senso negativo. La legittimazione ad impugnare un atto amministrativo deve correlarsi a una situazione giuridica sostanziale lesa dal provvedimento: l’interesse deve essere personale, attuale e concreto. Non basta la sola possibilità di un beneficio futuro, soggetto a molteplici variabili, né l’interesse a che l’azione amministrativa si svolga secondo i canoni di legittimità.

Il Tribunale richiama il principio consolidato per cui le norme regolamentari vanno impugnate autonomamente solo se suscettibili di produrre, in via diretta e immediata, una lesione concreta e attuale. Quando invece si tratta di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione, l’effetto lesivo si manifesta solo con l’adozione dell’atto applicativo. In tal caso il regolamento si impugna insieme al provvedimento che ne fa applicazione. Il Collegio richiama in proposito TAR Napoli, sez. VII, n. 264 del 2019, TAR Lazio, sez. II, n. 5036 del 2013, TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. 24 del 2017 e il parere del Cons. di Stato, sez. II, n. 5007 del 2010.

Nella specie, il regolamento impugnato detta previsioni rivolte alla condotta dell’amministrazione e necessita sempre dell’intermediazione di provvedimenti che esprimano, caso per caso, la volontà dell’ente: autorizzazioni di nuove installazioni, modifiche degli impianti, revoca o esercizio dei poteri sanzionatori. La lesione non è dunque immediata.

Il Collegio esamina anche l’argomento della ricorrente secondo cui la nota di comunicazione e la diffida avrebbero concretamente applicato il regolamento. L’argomento è respinto: tali atti non determinano una lesione personale, diretta e attuale. Resta sempre necessaria l’intermediazione dei provvedimenti adottati per il caso concreto, ai fini dell’autorizzazione di nuove installazioni o modifiche degli impianti, e solo avverso questi la società potrà muovere le doglianze ritenute opportune.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Le spese sono compensate tra le parti, attesa la novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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