Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3536 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammesso, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Grava sull’amministrazione resistente l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato, secondo il principio dell’art. 2697 c.c.; la mancata contestazione del titolo e la mancata prova dell’avvenuto pagamento integrano il perdurante inadempimento. Il Collegio ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. Il commissario designato in un dirigente della stessa amministrazione non ha diritto ad alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicandosi per analogia il disposto dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Catania, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre accessori. Il titolo era stato notificato in forma esecutiva il 21 ottobre 2024 ed era passato in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dal Tribunale il 28 aprile 2025.
Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 9 maggio 2025 e depositato il 23 maggio 2025. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza contestare il titolo né documentare l’avvenuto pagamento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è un provvedimento del giudice ordinario passato in giudicato e rientra espressamente tra quelli per cui l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente il giudizio di ottemperanza. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, c.p.a. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, c.p.a.; è inoltre documentata la rituale notificazione ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nel merito, il Tribunale rileva il perdurante inadempimento del Ministero. La resistente non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, non ne ha messo in discussione l’idoneità all’esecuzione e non ha comprovato il pagamento. Il Collegio applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Sussiste quindi l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza, con l’eccezione del capo sulle spese legali, per il quale può dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere.
Conseguentemente, il Ministero è ordinato a dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza a cura di parte. Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., individuandolo nel direttore generale della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione dettata per l’ottemperanza ai decreti ex legge Pinto ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando a sostegno TAR Calabria n. 1706 del 2024, TAR Campania n. 5142 del 2024, TAR Sicilia n. 2621 del 2024 e TAR Sardegna n. 983 del 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi anticipatari, secondo i criteri desumibili da C.G.A.R.S. n. 807 del 2025. Il ricorso è quindi accolto nei termini indicati.
Nota della Redazione
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