Riammissione nel Corpo di Polizia Penitenziaria e accertamento in concreto della professionalità (TAR Abruzzo n. 275 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riammissione in servizio del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria transitato in altro ruolo per motivi di salute, l’Amministrazione, accertata la guarigione e la disponibilità del posto in pianta organica, non può respingere l’istanza sulla sola base della lunga assenza dal servizio. Essa è tenuta a un accertamento prognostico, ex ante e in concreto, del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, da verificare alla situazione esistente al momento della domanda. Il lungo periodo di assegnazione a mansioni diverse non determina di per sé la perdita della professionalità: la fisiologica flessione può essere colmata con il graduale riaffidamento dei compiti d’istituto, l’affiancamento o un percorso formativo dedicato. La motivazione che si limiti a evocare un imprecisato processo di cambiamento è carente e non spiega le ragioni dell’inidoneità.

Il Fatto

Il ricorrente, assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto e collocato in congedo assoluto per infermità non dipendente da causa di servizio. In seguito è transitato nel ruolo amministrativo dell’Amministrazione Penitenziaria, nella corrispondente qualifica, e in tale ruolo ha prestato servizio presso una casa circondariale.

Presentata istanza di riammissione in servizio nel Corpo di appartenenza, la competente Commissione Medica Ospedaliera ha accertato la sua idoneità alla riammissione relativamente alla patologia oggetto di riesame. Il Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia ha tuttavia espresso parere negativo, ritenendo che la prolungata assenza, pari a circa un quinquennio, avesse determinato la perdita della professionalità necessaria. Il ricorrente ha impugnato la nota, deducendo violazione della disciplina di settore, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e illogicità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitempo la questione preliminare di irricevibilità per tardività della notificazione, sollevata d’ufficio ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., e la disattende. Richiamando l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., il Tribunale osserva che la piena conoscenza dell’atto, dies a quo del termine decadenziale, non coincide con la conoscenza integrale dell’atto lesivo, richiesta solo nel contenzioso sui contratti pubblici, né con la mera conoscenza dell’esistenza del provvedimento.

Il principio di effettività della tutela impone che l’interessato sia posto nelle condizioni di valutare ex ante la plausibilità delle proprie ragioni. Nel caso concreto, la copia consegnata a mani era priva della seconda pagina, contenente la motivazione del parere negativo: solo con la notificazione del provvedimento completo l’interessato è stato reso edotto delle ragioni del diniego. Considerata la sospensione feriale ex art. 54, comma 2, cod. proc. amm., il ricorso è tempestivo.

Nel merito, il Collegio richiama l’art. 42 d.lgs. n. 443/1992, che rinvia all’art. 132 d.P.R. n. 3/1956, come integrato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 3 del 1994, e la Corte Costituzionale n. 294 del 2009, che ha consentito al personale invalido transitato in altro ruolo di chiedere la riammissione nel ruolo di provenienza allorché sia intervenuta la guarigione. Accertate la guarigione e la disponibilità del posto, l’Amministrazione conserva un potere ampiamente discrezionale di rigoroso accertamento dei requisiti.

Nel caso di specie la CMO aveva accertato l’idoneità e l’Amministrazione non aveva contestato l’indisponibilità del posto. Il diniego si fondava solo sulla lunga assenza e sull’impossibilità di partecipare a un imprecisato processo di cambiamento: motivazione inadeguata, perché manca l’accertamento in concreto del livello di professionalità e la valutazione della possibilità di colmarla con riaffidamento graduale dei compiti, affiancamento o formazione. La fondatezza del primo motivo assorbe il secondo. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, salvo l’esercizio del potere discrezionale, con condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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