Astreinte nel rito dell’ottemperanza e limite del dieci per cento (TAR Campania n. 1484 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito dell’ottemperanza, accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta e condanna l’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’astreinte è commisurata agli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo. La misura è contenuta entro il limite massimo del dieci per cento dell’importo dovuto, soglia oltre la quale perderebbe la funzione compulsoria per divenire fonte di sproporzionata locupletazione. Il potere di provvedere resta concorrente in capo all’amministrazione e al commissario.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 3169/2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento in suo favore della somma di euro 2.500 mediante emissione di buono elettronico, oltre spese di giudizio.

Il ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della pronuncia e l’inerzia dell’amministrazione. Ha quindi domandato che fosse fissato un termine per l’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. L’amministrazione si è costituita con atto di stile e non ha fornito elementi ostativi all’accoglimento. Difetta pertanto una difesa nel merito in grado di contrastare la dedotta inottemperanza.

Il Tribunale ha ordinato al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Ha poi nominato, in caso di ulteriore inerzia, commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione.

L’amministrazione è stata condannata alla penalità di mora. Il Collegio ha precisato i criteri di quantificazione. Quanto al dies a quo, ha individuato il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione inadempiente. Quanto al dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, e anche dopo l’insediamento del commissario, poiché l’amministrazione non perde il proprio potere di provvedere, in una situazione di esercizio concorrente con il commissario.

Il Collegio ha fissato il limite massimo della misura nella somma pari al dieci per cento dell’importo dovuto in base al giudicato, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 7/2019. La soglia risponde all’esigenza di evitare che l’astreinte divenga fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato.

Ha inoltre richiamato i principi di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola sanzionatoria e, sul carattere concorrente dei poteri, l’Adunanza Plenaria n. 8/2021. Ha infine liquidato le spese di giudizio in euro millecinquecento, oltre accessori, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo, secondo la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *