Offerta economica e divieto di interpretazione manipolativa in sede di gara (TAR Sicilia n. 2146 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella verifica dell’offerta economica, l’errore dell’operatore può essere emendato dalla stazione appaltante solo se costituisce un errore materiale immediatamente percepibile e correggibile senza alcuna attività ricostruttiva. È invece inammissibile l’intervento che, muovendo dagli importi indicati dall’offerente, ne modifichi il periodo di riferimento per adeguarli alla durata effettiva del contratto: si tratta di un’attività interpretativa e integrativa della volontà dell’offerente, che esorbita dai limiti del soccorso istruttorio. La rettifica non può sostituirsi alla volontà espressa dal concorrente né ricostruirla mediante operazioni matematiche complesse. L’offerta economica resta insuscettibile di correzione quando il dato errato ne costituisce elemento essenziale, non essendo consentita una sua riscrittura da parte dell’amministrazione.
Il Fatto
Con deliberazione del novembre 2022, l’A.S.P. di Messina indice una procedura ristretta per l’affidamento del servizio di gestione sociale e assistenziale di undici strutture abitativo-riabilitative, suddivisa in altrettanti lotti. Per ciascun lotto adotta il criterio del prezzo più basso pro capite/die, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di attività standardizzate con condizioni tecnico-sanitarie minime imposte dal capitolato.
La società cooperativa ricorrente e l’ATI controinteressata partecipano alla gara per il lotto n. 8. All’esito, la stazione appaltante aggiudica il lotto all’ATI. La ricorrente impugna l’aggiudicazione deducendo l’indeterminatezza dell’offerta, l’illegittimità dell’attività istruttoria svolta dall’amministrazione e l’irragionevolezza dell’operazione matematica di riparametrazione, oltre al travisamento del giudizio di non anomalia. Resistono l’amministrazione e l’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso incentrando la decisione sulla doglianza relativa all’attività interpretativa dell’offerta economica. Il punto di partenza è l’orientamento consolidato secondo cui, dinanzi a un errore dell’operatore, occorre accertarne natura e rilevanza: se si tratta di errore materiale immediatamente percepibile, è emendabile senza attività manipolativa; se invece richiede un’attività integrativa del RUP, è inammissibile e insuscettibile di soccorso istruttorio. Il Collegio richiama in proposito Consiglio di Stato, sez. VII, 4 marzo 2024, n. 2101, che a sua volta rinvia a Consiglio di Stato, sez. III, sent. 21 marzo 2022, n. 2003 e a Consiglio di Stato, sez. V, sent. 26 gennaio 2021, n. 804.
Nel caso concreto, l’ATI aveva quantificato i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza in modo inequivocabile con riferimento a un periodo di sei anni e sei mesi, esplicitando la formula seguita: l’importo pro capite/die moltiplicato per il numero dei pazienti e per i giorni di durata del contratto. L’amministrazione ha ritenuto di poter conservare quegli importi riferendoli però al periodo effettivo di quattro anni, ricavandone un valore pro capite/die sensibilmente diverso da quello dichiarato dall’offerente.
Per il Collegio questa operazione eccede i limiti del soccorso istruttorio. L’amministrazione ha mantenuto gli importi indicati dall’ATI riferendoli a un periodo temporale del tutto diverso da quello considerato dall’offerente al momento della determinazione degli stessi. Applicando la medesima formula dichiarata dall’ATI alla durata effettiva del contratto si sarebbero ottenuti importi differenti, sicché non si è di fronte a un semplice errore materiale emendabile, ma a una ricostruzione della volontà dell’offerente che l’amministrazione non può compiere.
Il ricorso è dunque accolto e la deliberazione di aggiudicazione è annullata nella parte relativa al lotto n. 8. Poiché la ricorrente è seconda in graduatoria e la sua posizione non è contestata, la stazione appaltante dovrà adottare un provvedimento di aggiudicazione in suo favore e stipulare con essa il contratto, previe le verifiche di rito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, in solido tra amministrazione e ATI.
Nota della Redazione
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