Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2055 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando sia decorso, tra la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e la sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, che non alleghi né documenti l’integrale esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo il criterio dell’adeguatezza ex art. 2233, comma 2, cod. civ., commisurandole alla limitata attività difensiva in concreto svolta.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che ha accertato il loro diritto a percepire la carta docente per specifiche annualità scolastiche, quantificato in euro 500,00 per ciascun anno, con condanna del Ministero a metterla a disposizione. La decisione, non impugnata, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Ritenendo che l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo di ordinare l’accredito degli importi sul borsellino elettronico. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare l’avvenuto adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Poiché tra la notifica della sentenza, valida quale titolo esecutivo, e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, la domanda è stata ritenuta ammissibile, in linea con la più recente giurisprudenza amministrativa richiamata.

Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato. La pretesa relativa agli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato risulta sorretta da idonea documentazione. L’Amministrazione debitrice, pur costituitasi, non ha allegato né documentato l’integrale esecuzione del disposto giudiziale, sicché l’inadempimento è rimasto incontestato.

Il TAR ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero e gli ha assegnato un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti i pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo su istanza della parte creditrice, trascorso il termine assegnato, provvedendo entro i successivi 60 giorni. L’attività commissariale, rientrando nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa pubblica, non comporta alcun compenso.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, il Ministero è stato condannato alla rifusione. La liquidazione ha applicato il criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ., valorizzando la limitata attività difensiva svolta, riconducibile alle attività minime e stereotipate proprie di questa materia. Le spese sono state distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2233 c.c.

Tutte le 326 sentenze sull'art. 2233 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *