CILA elude titolo edilizio e legittima potere ripristinatorio del Comune (TAR Emilia-Romagna n. 7 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli istituti di semplificazione introdotti dall’ordinamento, e tra essi la CILA, non attribuiscono al privato un potere di derogare alla disciplina urbanistica né consentono di realizzare interventi per i quali è richiesto un titolo abilitativo diverso, segnatamente il permesso di costruire. Ove lo strumento di liberalizzazione sia utilizzato per un intervento che eccede il suo ambito, l’atto è tamquam non esset e l’attività posta in essere integra un abuso edilizio. L’Amministrazione resta pertanto titolare del potere repressivo e ripristinatorio previsto dal d.P.R. n. 380/2001, nonostante la CILA non contempli, a differenza della SCIA, poteri inibitori e conformativi. Il mutamento di destinazione d’uso tra categorie urbanistiche non omogenee, anche senza opere edilizie, ove realizzato senza permesso di costruire, è sanzionabile con la misura ripristinatoria.

Il Fatto

La società proprietaria presenta nel settembre 2018 una CILA per opere interne consistenti nella demolizione di pareti divisorie di un fabbricato a destinazione produttiva, finalizzate alla ridistribuzione degli spazi. Il SUAP comunale ne dichiara l’irricevibilità, ravvisando il passaggio dalla categoria produttiva a quella commerciale, in contrasto con le NTA del PRG che nell’area ammettevano solo interventi di manutenzione senza mutamento di destinazione. Nel novembre 2018 l’immobile viene venduto a un’altra società, destinataria nel marzo 2019 di un’ordinanza di rimessa in pristino e rimozione delle opere.

La venditrice impugna il provvedimento di irricevibilità; l’acquirente impugna l’ordinanza ripristinatoria. Il Comune eccepisce il difetto di legittimazione e di interesse della prima, per l’avvenuta alienazione, e la natura meramente confermativa dell’atto gravato. I ricorsi vengono riuniti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge le eccezioni in rito. La venditrice conserva legittimazione e interesse, sia perché ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ. il dante causa alienante mantiene la legittimazione processuale, sia perché destinataria unica del provvedimento e responsabile dell’asserito abuso. Quanto alla pretesa natura confermativa, difetta la prova delle precedenti CILA e il Comune ha comunque riesaminato nel merito l’istanza, secondo la distinzione tra conferma propria e impropria.

Nel merito la questione dirimente è se le opere abbiano comportato un mutamento di destinazione d’uso tra categorie non omogenee. Richiamando l’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, il Collegio osserva che le modifiche riconducibili alla manutenzione straordinaria sono solo quelle tra categorie urbanistiche omogenee, secondo il significato di interventi “urbanisticamente rilevanti” e non implicanti aumento del carico urbanistico. Il passaggio da fabbricato produttivo per la lavorazione delle carni a magazzino con uffici e servizi realizza il transito dalla categoria produttiva a quella commerciale, non omogenea ai sensi dell’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001. Irrilevante è l’attività di impresa edile esercitata dall’acquirente, né trovano applicazione le agevolazioni della DCR n. 849 del 1998.

Quanto ai profili di illegittimità della CILA, il Tribunale riconosce che tale istituto è intermedio tra l’attività edilizia libera e la SCIA e che l’ordinamento non prevede per esso poteri inibitori e ripristinatori analoghi a quelli dell’art. 19 legge n. 241/1990. Ciò non esclude però che, quando l’intervento contrasti con la disciplina urbanistica o richieda un titolo diverso, l’Amministrazione sia titolare del potere repressivo e ripristinatorio. L’uso dello strumento di liberalizzazione per interventi soggetti a permesso di costruire lo rende tamquam non esset, con conseguente configurazione dell’abuso: gli istituti di semplificazione onerano il privato delle asseverazioni di conformità, assumendosene la responsabilità.

Il secondo ricorso è respinto perché le doglianze sono per lo più derivative; l’unica autonoma, relativa all’assenza di movimenti di terra, è smentita dalle risultanze fidefacienti dell’ordinanza di sospensione lavori. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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