Carta del docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2063 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica del titolo, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. Accertato il giudicato e non dedotto l’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un termine per provvedere. Per il caso di perdurante inerzia nomina il commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore. Il compenso non è dovuto quando l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente la carta del docente, mediante accredito sul borsellino elettronico del beneficio di € 500,00 annui per gli anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.000,00. Sulla sentenza si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.

La ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo deducendo l’inadempimento dell’amministrazione e chiedendo l’ottemperanza al titolo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma; l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia non si è costituito. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza al Ministero, avvenuta il 6 aprile 2025, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La condizione di procedibilità risulta pertanto integrata.

Sul merito, il Collegio rileva che la pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti dal titolo è sorretta da idonea documentazione e che l’amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto. Il ricorso è dunque fondato e va accolto.

Per l’effetto, il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero e gli assegna un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo.

In caso di perdurante inerzia, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il dirigente preposto alla ragioneria territoriale dello Stato competente per Milano, Monza e Brianza. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari al mandato. Poiché l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto alcun compenso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione, con liquidazione parametrata al limitato impegno richiesto su una controversia di carattere seriale, priva di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa in tema di entità delle somme da liquidare. Le spese sono distratte in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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