Silenzio del Comune sul progetto individuale per la persona disabile (TAR Calabria n. 1505 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune è titolare dell’obbligo di provvedere sull’istanza di predisposizione del progetto individuale per la persona disabile ex art. 14 legge n. 328/2000, anche in raccordo con la disciplina regionale, e il suo protrarsi nell’inerzia integra gli estremi del silenzio-inadempimento ex art. 2 legge n. 241/1990. L’obbligo grava sull’ente locale e non sull’Azienda Sanitaria Provinciale, la quale partecipa al procedimento senza essere titolare del potere di adottare il provvedimento finale, trattandosi di atto complesso esterno e diseguale. Il giudice amministrativo, fuori dei casi di giurisdizione di merito, non può condannare l’amministrazione alla predisposizione del progetto, permanendo margini di discrezionalità nella definizione delle prestazioni e nella valutazione delle risorse disponibili. La domanda risarcitoria, patrimoniale e non patrimoniale, è rigettata quando manchi ogni allegazione e prova del pregiudizio, non essendo il danno esistenziale risarcibile in re ipsa.
Il Fatto
I ricorrenti, genitori esercenti la responsabilità genitoriale su due figli minori affetti da disturbo dello spettro autistico e riconosciuti portatori di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, hanno presentato il 21 febbraio 2023 al Comune e all’A.S.P. di Cosenza un’istanza per la predisposizione del progetto individuale di vita, corredata dalla proposta redatta per ciascun minore. Le amministrazioni sono rimaste inerti.
I genitori hanno quindi proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’omissione, la condanna alla predisposizione del progetto, la nomina di un Commissario ad acta e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Nessuna delle intimate si è costituita. L’istanza cautelare è stata rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e li ritiene fondati nei limiti precisati. A fronte dello specifico obbligo di predisporre il progetto individuale ex art. 14 legge n. 328/2000, le amministrazioni intimate sono rimaste del tutto inerenti, violando l’art. 2 legge n. 241/1990. All’accertamento del silenzio consegue l’ordine di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.
Il giudice richiama il contenuto dell’art. 14, comma 2, legge n. 328/2000 e l’art. 6 legge regionale Calabria n. 23/2003, che impone la conclusione della valutazione del bisogno con un progetto personalizzato concordato con la persona e la famiglia. Sul piano soggettivo precisa che l’obbligo grava sul Comune e non sull’A.S.P., evocata correttamente in giudizio ma priva del potere di adottare il provvedimento finale: il progetto è atto complesso esterno e diseguale, che concentra in capo all’amministrazione procedente l’obbligo di provvedere, come affermato da TAR Sicilia, sez. III, n. 657 del 2019, TAR Piemonte, sez. II, del 2017 e TAR Campania, sez. II, n. 326 del 2013.
In caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Cosenza, con facoltà di delega a idoneo funzionario, anche in quiescenza, che provvederà in luogo e a spese del Comune entro l’ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inadempimento.
La domanda di condanna alla predisposizione del progetto è invece rigettata. Permangono in capo all’amministrazione margini di discrezionalità: la consistenza del progetto dipende dalle esigenze accertate del minore e dalle risorse disponibili in base ai piani di cui agli artt. 18 e 19 legge n. 328/2000. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri mai esercitati né sulla fondatezza della pretesa, salvo che l’attività sia interamente vincolata, secondo il principio già espresso da TAR Calabria, sez. I, n. 981 del 2023 e da TAR Campania, sez. VII, n. 844 del 2022.
Quanto al risarcimento, la domanda è sfornita di allegazione e prova. Il danno patrimoniale è genericamente quantificato in “circa 23.000,00 €uro annui” senza documentazione. Il danno esistenziale, pur provabile per presunzioni semplici secondo Cons. Stato, sez. III, n. 1373 del 2024 e sez. IV, n. 10346 del 2022, non è sorretto da alcun elemento indiziario: i ricorrenti hanno riferito di aver garantito autonomamente la terapia ABA e non hanno indicato quali prestazioni siano concretamente mancate. Le spese seguono la soccombenza del solo Comune.
Nota della Redazione
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