Decadenza dagli incentivi energetici e prova della falsità documentale (Cons. Stato n. 3539 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dagli incentivi energetici per sopravvenuto accertamento della non veridicità della documentazione presentata costituisce esercizio di un potere vincolato e doveroso, non soggetto al termine di diciotto mesi previsto per l’annullamento d’ufficio dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, quando il beneficio sia stato conseguito sulla base di dichiarazioni o documenti non veri. L’onere di provare la falsità della documentazione grava sull’amministrazione, quale presupposto del potere di decadenza. Il fatto che un tecnico abbia falsificato documenti in altri procedimenti non è sufficiente a dimostrare, né a far presumere fino a prova contraria, che la medesima condotta sia stata tenuta anche nella specifica pratica dell’interessato: occorre una autonoma istruttoria volta ad accertare la non veridicità proprio dei documenti presentati a corredo della singola domanda.
Il Fatto
L’appellante aveva chiesto, avvalendosi dell’ausilio di un tecnico, l’ammissione agli incentivi del c.d. conto termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016, per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un generatore alimentato da biomassa. La domanda era stata accolta. Con nota dell’11 marzo 2020 il Gestore dei servizi energetici-GSE s.p.a. ha avviato il procedimento di autotutela, riferendo di aver appreso dalla Guardia di finanza che la documentazione sullo smaltimento degli impianti sostituiti e le fatture delle spese erano falsificate. Acquisite le controdeduzioni, il Gestore ha disposto l’annullamento d’ufficio dell’ammissione.
Il privato ha impugnato l’atto dinanzi al TAR Lazio, deducendo la violazione dei diritti di partecipazione, il decorso del termine per l’autotutela e l’assenza di prova della falsità documentale. Il TAR ha respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, relativo alla mancata ostensione della corrispondenza con la Guardia di finanza e all’omessa audizione orale. Quanto all’accesso, l’interessato non aveva esperito i rimedi previsti e, in ogni caso, l’art. 10 della legge n. 241 del 1990 opera salvo il limite dell’art. 24, che esclude i documenti coperti da segreto: nella specie veniva in rilievo l’art. 329 cod. proc. pen. per gli atti di indagine in corso. Il GSE aveva comunque prodotto in primo grado la nota della Guardia di finanza, una volta cessato il segreto. Quanto all’audizione, la legge non contempla un diritto all’ascolto orale, né lo impone l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali, essendo sufficiente il contraddittorio scritto.
Il secondo motivo è stato dichiarato infondato. Il provvedimento andava qualificato come atto di decadenza, e non di annullamento d’ufficio, perché fondato sul presupposto che il beneficio fosse stato conseguito sulla base di documenti non veri, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020. Tale potere, doveroso e vincolato, non incontra il limite temporale dell’art. 21-nonies. Il Collegio ha ribadito che, fuori dall’ipotesi di dichiarazioni sostitutive false, si può prescindere dal giudicato penale purché la falsa rappresentazione sia accertata con adeguata istruttoria, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 7134 del 2024. Il provvedimento era comunque intervenuto entro diciotto mesi dalla conoscenza dell’indagine.
È stato invece accolto il terzo motivo. L’onere di provare la falsità grava sul Gestore, quale presupposto della decadenza. Dagli atti risultava che il tecnico era stato imputato, con patteggiamento, per truffa aggravata in relazione a varie pratiche, ma il procedimento non aveva riguardato specificamente i documenti dell’appellante. Il Gestore non aveva svolto alcuna autonoma istruttoria, limitandosi a presumere che, avendo il tecnico falsificato in altri procedimenti, lo avesse fatto anche in quello dell’interessato. Il Collegio ha ribadito che una simile presunzione non è ammessa, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 4484 del 2025, e ha osservato che la stessa Guardia di finanza, su circa 2.400 pratiche esaminate, aveva rinvenuto falsificazioni in 1.747, confermando indirettamente la veridicità delle altre.
Il difetto di prova del presupposto ha quindi determinato l’illegittimità del provvedimento di decadenza, annullato in riforma della sentenza impugnata, con condanna del GSE alle spese di entrambi i gradi e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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