Precluso al Comune il referendum consultivo ex art. 8 TUEL su materia riservata alla Regione (TAR Abruzzo n. 289 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per incompetenza e violazione dell’art. 8, comma 4, TUEL, il referendum consultivo comunale indetto ai sensi di tale norma allorché il quesito riguardi una materia di competenza legislativa esclusiva regionale, come l’istituzione di nuovi Comuni ai sensi dell’art. 133, comma 2, Cost. La consultazione delle popolazioni interessate alla fusione è disciplinata dalla legge regionale e si svolge una sola volta: una volta esaurito il relativo procedimento e trasfuso l’esito nella legge regionale istitutiva, il singolo Comune non può unilateralmente reintrodurre un elemento di incertezza, interpellando solo una parte della popolazione già sentita, sovrapponendosi al quesito regionale e mettendone in discussione gli esiti.
Il Fatto
Il Comune di Montesilvano indiceva per i giorni 20 e 21 giugno 2026 un referendum consultivo, ai sensi dell’art. 8 TUEL e del proprio Regolamento, chiedendo agli elettori se fossero contrari a che il Consiglio comunale deliberasse di richiedere alla Regione Abruzzo la modifica della L.R. Abruzzo n. 13/2023, istitutiva del nuovo Comune di Pescara, escludendo Montesilvano dalla fusione. Tale iniziativa interveniva dopo che il referendum consultivo regionale del 25 maggio 2014, svolto ai sensi dell’art. 133 Cost., aveva visto i cittadini dei tre Comuni esprimersi a favore della fusione, poi realizzata con la citata legge regionale.
L’Associazione “Nuova Pescara” e alcuni cittadini residenti nei Comuni interessati impugnavano gli atti di indizione, deducendo, tra l’altro, il vizio di incompetenza assoluta del Comune per carenza di potere in materia riservata alla Regione e la violazione dell’art. 8, comma 4, TUEL per insussistenza del requisito della “esclusiva competenza locale”. Il Comune di Montesilvano eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, dopo aver affermato la propria giurisdizione in quanto gli atti di indizione del referendum consultivo sono atti amministrativi sindacabili, ha respinto l’eccezione di inammissibilità. L’iniziativa referendaria, essendo finalizzata a far regredire il processo di fusione e a metterne in discussione l’esito, incide in via diretta e immediata sugli interessi statutariamente perseguiti dall’Associazione ricorrente e sulla posizione dei cittadini, configurando una lesione attuale anche in termini di mera messa in pericolo del bene-interesse tutelato.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito la cornice giuridica, distinguendo due diversi istituti: il referendum consultivo di cui all’art. 133, comma 2, Cost. e all’art. 15 TUEL, costituzionalmente necessario e funzionale all’esercizio dell’iniziativa legislativa regionale in materia di istituzione di nuovi Comuni, e il referendum consultivo comunale ex art. 8 TUEL, che deve invece riguardare materie di esclusiva competenza locale.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il TAR ha rilevato che il quesito comunale si sovrapponeva, seppur con elementi di divergenza, a quello già sottoposto alla popolazione interessata nel 2014 e il cui esito favorevole era stato recepito nella legge regionale istitutiva. Ne consegue che il Comune non poteva unilateralmente interpellare solo una parte della “popolazione interessata”, ormai definitivamente sentita, esulando la questione dall’ambito strettamente locale e investendo interessi di rango regionale. La consultazione è stata altresì ritenuta sviata, poiché lo strumento referendario è inidoneo allo scopo di provocare la modifica della legge regionale, perseguibile solo attraverso gli interventi normativi della Regione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.