Ottemperanza per la Carta del docente: l’inerzia dell’amministrazione legittima la nomina del commissario ad acta, ma non l’astreinte (TAR Sardegna n. 253 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la condanna dell’amministrazione ad eseguire il giudicato non è subordinata alla nomina del commissario ad acta, che può essere contestualmente disposta per il caso di persistente inottemperanza. La domanda di pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta qualora ricorrano “altre ragioni ostative”, quale l’eccezionale mole di contenzioso seriale riguardante l’adempimento e la natura del beneficio richiesto. La mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto alla Carta elettronica del docente determina l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione, superabile con l’istituto del commissario ad acta. La liquidazione delle spese di lite può essere ridotta in considerazione della serialità del contenzioso, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Oristano che aveva accertato il suo diritto a percepire il beneficio economico annuo di Euro 500,00 tramite la c.d. Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione delle somme maturate.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’amministrazione, ma a tale notifica non era seguito alcun adempimento, fatta eccezione per il pagamento delle spese di lite. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione ad eseguire la sentenza, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato l’avvenuta notifica del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine di 120 giorni. Ha pertanto disposto la condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia, assegnando un termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, il quale avrà 90 giorni di tempo per porre in essere tutti gli atti necessari, anche ricorrendo all’istituto del pagamento in conto sospeso. Unico escluso il compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, il TAR l’ha respinta. Pur richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. richiede la verifica dell’insussistenza di altre ragioni ostative all’applicazione della misura, il Collegio ha rilevato che l’esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della Carta del docente implica un procedimento complesso, coinvolgente una pluralità di soggetti, e che il ritardo è riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia.
Inoltre, la natura del beneficio – non qualificabile come mezzo di sostentamento del lavoratore, ma come incentivo eventuale e a impiego facoltativo – ha indotto il Collegio a ritenere non sussistenti i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. Infine, il TAR ha condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, ridotte a Euro 400,00 in ragione della serialità e standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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