Esecuzione del giudicato e astreinte per il pagamento tramite carta del docente (TAR Campania n. 5720 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accoglie la domanda di esecuzione del giudicato che impone all’amministrazione il pagamento di una somma mediante emissione di buono elettronico (carta del docente) quando l’amministrazione, costituita con atto di stile, non alleghi elementi ostativi. In caso di perdurante inerzia, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va accolta: la stessa norma prevede che, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se stabilita in misura pari agli interessi legali. La penalità è pertanto liquidata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, dalla comunicazione della sentenza fino all’effettivo adempimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 1193/2025 del 4 giugno 2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, assunto passato in giudicato. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a pagare in suo favore la somma di euro 3.000 mediante emissione di buono elettronico, oltre interessi legali.
Il ricorrente denuncia la mancata esecuzione e chiede che la sezione ordini all’amministrazione di provvedere entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, oltre alla condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’amministrazione si è costituita con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. L’amministrazione, infatti, non ha fornito elementi ostativi all’accoglimento, essendosi limitata a una costituzione formale. Ne consegue l’ordine di esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Quanto alla sostituzione in caso di inerzia, il Tribunale nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario è chiamato ad agire entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Il Collegio accoglie anche la domanda di astreinte. Richiamando l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ricorda che il giudice fissa, su richiesta di parte, la somma dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. La stessa disposizione precisa che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
Il Tribunale valorizza il criterio legale di quantificazione: la penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. L’amministrazione è quindi condannata al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, dalla data di comunicazione della sentenza e fino al giorno dell’effettivo adempimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro millecinquecento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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