Giurisdizione esclusiva del Tribunale superiore delle acque sulle grandi derivazioni idroelettriche (TAR Emilia-Romagna n. 118 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Rientrano nella giurisdizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi che incidono in modo diretto e immediato sul regime delle acque pubbliche e sulla loro gestione. L’inserimento di una derivazione idroelettrica nell’elenco delle grandi derivazioni incide sulla gestione delle acque, dato il differente regime di utilizzazione rispetto alle piccole derivazioni quanto a modalità concorsuali di assegnazione, durate, canoni e altri oneri finanziari. La controversia appartiene pertanto al giudice specializzato, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. per la trasposizione del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato un ordine del giorno dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, collegato al progetto di legge regionale in materia di disciplina delle assegnazioni delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e determinazione dei relativi canoni. Nelle premesse dell’atto impugnato è contenuto l’elenco delle grandi derivazioni ubicate nel territorio regionale, indicate in numero di nove.
Secondo la ricorrente, in quell’elenco sarebbero state illegittimamente incluse utenze a essa facenti capo che, se considerate singolarmente, andrebbero qualificate come piccole derivazioni secondo i parametri dell’art. 6 r.d. n. 1775 del 1933. La Regione si è costituita eccependo in via prioritaria l’inammissibilità assoluta del ricorso per difetto di attribuzione, trattandosi di atto politico non sindacabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di dover vagliare anzitutto il profilo del difetto di giurisdizione, poiché il suo accoglimento assorbe ogni altra questione, compresa la qualificazione dell’atto come atto politico o amministrativo e l’eccezione di carenza di interesse. Il ricorso è stato trattato con decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
La Regione ha richiamato la giurisprudenza per cui spettano al Tribunale superiore delle acque pubbliche, in unico grado, i ricorsi contro provvedimenti che incidono in modo diretto e immediato sul regime delle acque pubbliche e sulla loro gestione (Cass. civ., Sez. un., n. 2710 del 2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 2902 del 2018). La difesa attrice ha dal canto suo riconosciuto che il Consiglio di Stato ha affermato la giurisdizione del Tribunale superiore sulle controversie relative all’applicabilità del nuovo canone alle concessioni idroelettriche di grande derivazione ancora in corso di validità e all’obbligo di fornitura annuale gratuita di energia alla Regione (Cons. Stato nn. 7466 e 7467 del 2022, nn. 5336 e 5337 del 2022, n. 8919 del 2022).
Il Collegio ha verificato che l’atto impugnato, dopo aver richiamato il r.d. n. 1775 del 1933 e l’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, afferma che le grandi derivazioni in Emilia-Romagna sono nove e, nell’elenco, include all’interno delle concessioni di grandi derivazioni anche impianti che la ricorrente qualifica come piccoli. Tale inserimento incide sulla gestione delle acque, essendo diverso il regime di utilizzazione delle grandi derivazioni rispetto alle piccole.
Da qui la conclusione che la giurisdizione appartiene al Tribunale delle acque pubbliche. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con trasposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione e salvezza degli effetti ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione dell’esito in rito.
Nota della Redazione
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