Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese nel giudizio sull’ammonimento (TAR Marche n. 852 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, resa dalla parte ricorrente prima della decisione, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, che permane nella piena disponibilità del ricorrente fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. La dichiarazione di non avere più interesse alla coltivazione del gravame, accompagnata dall’adesione della parte resistente, costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal provvedimento di ammonimento adottato dalla Questura di Ancona ai sensi dell’art. 8 D.L. n. 11/2009, conv. in L. n. 38/2009, nonché dalla successiva lettera avente contenuto provvedimentale di diniego emessa dal Commissariato di P.S. Il ricorrente ha impugnato tali atti dinanzi al TAR Marche, chiedendo altresì, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., l’ostensione integrale degli atti posti a fondamento del provvedimento.
Nel corso del giudizio, tuttavia, la parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame, insistendo per la compensazione delle spese di giudizio. Il Ministero dell’Interno ha aderito alla sopravvenuta carenza di interesse e all’istanza di compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può quindi rinunciare al ricorso o dichiarare la perdita di ogni interesse alla decisione.
Nel caso di specie, la dichiarazione resa dal ricorrente è stata ritenuta idonea a far venire meno l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. Il Tribunale ha pertanto preso atto della sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, ritenendo sussistenti giusti motivi, anche in considerazione dell’adesione della parte resistente alla declaratoria di improcedibilità. La decisione si fonda sul rilievo che la definizione del giudizio prescinde dall’esame del merito delle censure proposte, rendendo equa la compensazione delle spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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