Ottemperanza per la Carta del docente: accolto il ricorso ma respinta l’astreinte per le “altre ragioni ostative” (TAR Sardegna n. 27 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una sentenza di condanna dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dispone l’ottemperanza, assegnando un termine per adempiere e nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Tale nomina, unitamente alla sussistenza di “altre ragioni ostative”, costituisce valido motivo per respingere la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le “altre ragioni ostative” possono rinvenirsi nella complessità del procedimento amministrativo per l’attivazione del beneficio e nella natura seriale del contenzioso, nonché nella circostanza che il beneficio economico non configuri un mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per diversi anni scolastici. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. Non avendo il Ministero ottemperato al pagamento e decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’accoglimento della domanda e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Ha pertanto disposto l’ottemperanza, condannando il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni e nominando, sin da ora, un commissario ad acta che dovrà provvedere in via sostitutiva, unendo altresì specifiche indicazioni riguardo alle modalità di pagamento in caso di incapienza di fondi.
La domanda relativa all’astreinte è stata, invece, respinta. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 del Consiglio di Stato, la quale ha precisato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce, accanto al limite della manifesta iniquità, quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative” all’applicazione della misura coercitiva. Tali ragioni, nel caso di specie, sono state individuate nella complessità del procedimento amministrativo per l’attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, e nella natura seriale del contenzioso in materia.
Da ultimo, il Collegio ha ritenuto che il beneficio in questione, per la sua modestia e finalità, non configuri un mezzo di sostentamento del lavoratore, ma un incentivo eventuale, circostanza che riduce ulteriormente i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. Ha infine liquidato le spese di lite in misura ridotta, in considerazione della ripetitività dell’attività difensiva, distraendole in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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