Premio di maggioranza: i voti disgiunti non si sommano ai voti validi (TAR Molise n. 379 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza ai sensi dell’art. 73, comma 10, T.U.EE.LL., la base di calcolo della soglia del 50 per cento dei voti validi è costituita dalla totalità dei suffragi espressi in favore delle liste e dai soli voti c.d. in testa ai candidati sindaco. I voti disgiunti o incrociati non costituiscono un tertium genus autonomo: essi sono già compresi nel totale dei voti attribuiti alle liste, poiché ogni voto di lista vale necessariamente anche per il candidato sindaco collegato. La loro ulteriore sommazione determina una duplicazione delle schede e può condurre a un numero di voti validi superiore a quello dei cittadini recatisi alle urne, in contrasto con il tenore testuale della norma.
Il Fatto
All’esito delle elezioni comunali di Campobasso, con turno di ballottaggio, due elettori impugnavano davanti al TAR Molise la proclamazione degli eletti al Consiglio comunale e i verbali dell’Ufficio Centrale Elettorale. I ricorrenti agivano anche nella qualità di candidato nella lista collegata alla coalizione di centrosinistra.
L’Ufficio Centrale aveva escluso l’assegnazione del premio di maggioranza a tale coalizione, ritenendo che il gruppo di liste collegato all’altro candidato sindaco avesse superato al primo turno il 50 per cento dei voti validi. I ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti e la correzione del risultato elettorale, sostenendo che nella base di calcolo dovessero confluire anche i voti disgiunti/incrociati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di irricevibilità delle memorie dei controinteressati, depositate oltre il termine. Richiamando l’art. 130, comma 5, cod. proc. amm., ne afferma la natura perentoria, valorizzando il carattere speciale del rito elettorale e il richiamo implicito contenuto nell’art. 130, comma 10, cod. proc. amm.. Le memorie tardive sono pertanto irricevibili, mentre resta salva la facoltà di costituirsi in udienza, nello stato in cui il giudizio si trova.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la cornice normativa: l’art. 72, comma 3, T.U.EE.LL. consente all’elettore di votare per un candidato sindaco anche non collegato alla lista prescelta, sicché il voto disgiunto è modalità di espressione del suffragio, non categoria autonoma di voto valido.
La questione interpretativa concerne la condizione negativa dell’art. 73, comma 10, T.U.EE.LL., là dove esclude il premio se altra lista o gruppo di liste abbia già superato al primo turno il 50 per cento dei voti validi. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 3022/2010 e Cons. Stato, Sez. II, n. 3114/2022, che individuano la base di calcolo nella totalità dei voti validi espressi nell’elezione del sindaco.
Da qui il ragionamento decisivo: i voti di lista sono già voti espressi per il candidato sindaco collegato; la totalità dei voti alle liste include per definizione le schede con voto disgiunto; il voto in testa al solo candidato sindaco non si trasmette alle liste. Sommare anche i voti disgiunti significa computare due volte le medesime schede. Il Collegio osserva che la prospettazione ricorsuale conduce a un totale di voti validi superiore al numero dei votanti, evenienza che ne rivela l’illogicità.
Nessun sostegno alla tesi ricorsuale viene infine dalla Corte cost. n. 107/1996, che ha scrutinato una questione diversa e il cui riferimento al voto “doppio e disgiunto” ha valenza descrittiva. Il ricorso è dunque respinto in quanto infondato, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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