Ritardo nel procedimento di revoca delle agevolazioni non invalida il provvedimento (Cons. Stato n. 5482 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ritardo, anche considerevole, nell’adozione del provvedimento conclusivo di un procedimento amministrativo non ne comporta ex se l’illegittimità, salvo che la legge qualifichi il termine come perentorio. La violazione dei principi di buona fede e collaborazione ex art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 va accertata in concreto considerando anche il contegno del privato, poiché la regola ha valenza bilaterale. Il provvedimento che revoca le agevolazioni per inosservanza di prescrizioni essenziali ha natura di decadenza e non sanzionatoria, con funzione ripristinatoria. In tal caso il silenzio dell’amministrazione, privo di significato, non integra un comportamento scorretto e non ingenera alcun affidamento nel beneficiario consapevole delle irregolarità.

Il Fatto

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso in via provvisoria a una società operante nel settore delle pitture e vernici un contributo in conto impianti, erogabile in due quote annuali, a fronte di investimenti ammissibili. Ultimato il programma di investimento, la banca concessionaria ha espletato l’istruttoria e, con nota del 20 novembre 2009, ha proposto la revoca delle agevolazioni, rilevando l’assenza del certificato di prevenzione incendi, l’acquisto di macchinari non nuovi e pagamenti con modalità e tempi non conformi.

Con nota del 23 agosto 2018 il Ministero ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca, poi disposta con decreto direttoriale dell’8 gennaio 2020, unitamente al recupero della somma erogata. La società ha trasposto dinanzi al TAR Campania il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il TAR ha annullato gli atti, ritenendo superato il termine decennale dalla concessione provvisoria e dunque violato il principio di ragionevole durata del procedimento. Il Ministero ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il gravame. Anzitutto qualifica il provvedimento impugnato non come sanzione ma come decadenza, richiamando l’Adunanza plenaria n. 18 del 2020: si tratta di vicenda pubblicistica estintiva di una posizione di vantaggio, con finalità ripristinatoria e non afflittiva. Ne deriva l’inconferenza delle deduzioni fondate sulla pretesa natura sanzionatoria e del richiamo alla giurisprudenza costituzionale in materia.

Su questa base la Corte ritiene non condivisibile la tesi dell’automatica attitudine invalidante della violazione del principio di ragionevole durata. Richiamando le precedenti Sez. VI n. 2134/2025 e Sez. VI n. 2217/2025, ribadisce che il ritardo nell’adozione del provvedimento finale non ne comporta ex se l’illegittimità. I principi di buona fede e collaborazione ex art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 costituiscono regola di validità dell’azione amministrativa, ma la loro portata è bilaterale e impone una verifica concreta che guardi anche al contegno del privato.

Nel caso di specie il contributo era stato concesso espressamente in via provvisoria ex art. 10, comma 4, D.M. n. 527/1995. Già nel sopralluogo del 5 dicembre 2008 erano state riscontrate, alla presenza dell’amministratore unico e di un socio, le irregolarità poi poste a fondamento della decadenza; nel 2009 la banca aveva trasmesso alla società la proposta di revoca con relazione analitica delle infrazioni. La società, quindi, non ha mai potuto maturare un legittimo affidamento sulla conservazione del beneficio. Il contegno omissivo del Ministero, avendo il silenzio carattere neutro, non è leggibile come contraddittorio o scorretto; la società avrebbe potuto sollecitare o agire avverso il silenzio.

Infine, per completezza, la Corte esclude la maturazione della prescrizione del diritto al recupero: il potere esercitato è autoritativo e non un diritto soggettivo; in ogni caso la nota di avvio del procedimento del 23 agosto 2018, notificata prima del decorso del termine decennale dalla relazione finale del 20 novembre 2009, integra atto interruttivo ex art. 2943 c.c.

L’appello è pertanto accoltoe, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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