Ottemperanza per Carta del docente: accolta ma niente astreinte per procedimento complesso e seriale (TAR Lombardia n. 3137 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, accoglie la domanda e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato nel termine di 90 giorni, nominando sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve invece essere respinta quando ricorrano “altre ragioni ostative”, quale la complessità del procedimento esecutivo, dipendente dal coinvolgimento di una pluralità di soggetti e dall’eccezionale mole di contenzioso seriale, ovvero la natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 22/2025, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione degli atti necessari. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e, decorso il termine per l’impugnazione, era passata in giudicato. Non essendo seguito alcun adempimento, il ricorrente agiva dinanzi al TAR ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., domandando la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la regolare notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto disposto la condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di 90 giorni, nominando sin da ora, per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi quale commissario ad acta, con espressa previsione del ricorso all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Quanto alla domanda di condanna alla penalità di mora, il TAR l’ha respinta, richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Tale evenienza è stata ravvisata nella natura del procedimento esecutivo, che implica l’intervento di una pluralità di soggetti, tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, e il cui completamento è affidato a strutture centralizzate. Il ritardo è stato inoltre ricondotto all’eccezionale mole di contenzioso seriale sulla Carta elettronica del docente, nonché alla natura del beneficio, qualificato come incentivo meramente eventuale e non quale mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione del carattere seriale della questione, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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