Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 3592 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che ha riconosciuto il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e ha condannato l’amministrazione al pagamento della somma corrispondente, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento e ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. Decorso inutilmente il termine, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione inadempiente, attingendo alle risorse interne. L’incarico commissariale costituisce un obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi se non per giustificato motivo sottoposto al giudice, e non dà diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La nomina interna evita ulteriori esborsi configurabili come danno erariale.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 111/2024, il riconoscimento del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per un valore complessivo di € 2.000,00 oltre accessori.

Formatosi il giudicato e decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo ordinarsi al Ministero, anche a mezzo commissario ad acta, il pagamento delle somme liquidate. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma, senza dimostrare l’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica i presupposti dell’azione: la sentenza è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata ai fini esecutivi. Dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il giudicato.

Integrati i requisiti richiesti dagli artt. 112 ss. cod. proc. amm., il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione scolastica di dare esecuzione mediante il pagamento della somma dovuta entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo ufficio, che provvederà entro ulteriori 60 giorni. La scelta di attingere alle risorse interne della stessa amministrazione risponde all’esigenza di evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale.

Il giudice precisa che l’espletamento dell’incarico costituisce un obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice, pena le sanzioni di legge. Nel caso di specie il commissario non ha diritto ad alcun compenso: trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, come affermato da TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e da TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246; peraltro il Ministero avrebbe già dovuto dare adempimento al giudicato.

L’insediamento del commissario, o del delegato, deve essere comunicato immediatamente alla Segreteria della Sezione. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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