Sopravvenuta carenza di interesse per sostituzione del disciplinare impugnato (TAR Sardegna n. 129 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un nuovo atto che sostituisce integralmente la disciplina impugnata, unitamente all’approvazione ministeriale del nuovo provvedimento, determina la carenza di interesse alla decisione del ricorso originario. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia non è escluso dal rischio, prospettato dal ricorrente, che l’eventuale annullamento dei nuovi atti faccia riacquistare efficacia alla disciplina censurata, quando i relativi ricorsi siano stati respinti con separate decisioni. In tal caso il giudice dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese per giusti motivi.

Il Fatto

I ricorrenti sono operatori nautici che svolgono attività di noleggio di unità da diporto nei comuni di Palau, Arzachena e Santa Teresa di Gallura. Con la deliberazione n. 18 del 4 giugno 2022 e l’allegato Disciplinare, il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco de La Maddalena ha introdotto una nuova disciplina delle modalità di accesso all’area protetta per i soggetti che esercitano noleggio e locazione.

L’art. 12 del Disciplinare sospendeva le autorizzazioni per l’attività di noleggio nelle zone Mb dell’area marina ai non residenti nel comune di La Maddalena privi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente nel 2021. Su questa base l’Ente ha respinto le istanze di autorizzazione presentate dai ricorrenti per l’anno 2022. I ricorrenti hanno impugnato i dinieghi e gli atti presupposti, di natura sostanzialmente regolamentare, chiedendone l’annullamento previa sospensione.

La Motivazione della Corte

Alla camera di consiglio del 21 settembre 2022 l’esame dell’istanza cautelare è stato abbinato al merito. Nel corso del giudizio il Consiglio direttivo dell’Ente Parco ha adottato la deliberazione n. 15 dell’11 marzo 2023, con cui ha rilevato che il precedente Disciplinare, regolando in un unico atto noleggio e locazione, aveva generato criticità applicative e interpretative.

L’Ente ha quindi approvato un nuovo disciplinare dedicato alla sola locazione di unità da diporto, stabilendo espressamente che esso sostituisce integralmente le disposizioni della deliberazione n. 18 del 4 giugno 2022 e ogni ulteriore disposizione in contrasto. Il nuovo atto è stato approvato senza osservazioni con nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il Collegio ha ritenuto che l’adozione del nuovo Disciplinare, in quanto sostitutivo della disciplina contestata, comporti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ha esaminato anche il rischio prospettato dai ricorrenti con l’ultima memoria: l’eventuale accoglimento dei ricorsi proposti contro i nuovi atti avrebbe potuto far riacquistare efficacia alla disciplina censurata.

Tale rischio non si è concretizzato. Con separate decisioni adottate nella medesima udienza pubblica, i ricorsi indicati dai ricorrenti sono stati respinti. Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensando tra le parti le spese del giudizio per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *