Ottemperanza alla Carta docente: commissario ad acta e spese a carico dell’amministrazione (TAR Calabria n. 2181 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del provvedimento e il perdurante inadempimento dell’amministrazione dopo il termine di moratoria, ordina l’esecuzione integrale del decisum e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. Le spese e i compensi per l’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti decisori in materia di equa riparazione, si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formato sulla sentenza n. 101/2024 del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, pubblicata il 14 febbraio 2024. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare la carta e ad accreditare l’importo per ciascun anno scolastico dal 2017/2018 al 2023/2024, oltre alle spese di lite.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione il 4 luglio 2024 tramite posta elettronica certificata, completa di codice fiscale e annualità, ed è passata in giudicato come da attestazione dell’11 novembre 2024. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni senza adempimento, la ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la notifica del titolo esecutivo è avvenuta ritualmente all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’amministrazione, con l’integrale indicazione dei dati richiesti dalle istruzioni dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il passaggio in giudicato è attestato. È quindi maturato il termine di moratoria e l’inadempimento dell’amministrazione persiste.

Su queste premesse il ricorso è accolto. Il giudice ordina al Ministero di eseguire integralmente la sentenza secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notificazione della presente decisione a cura della parte ricorrente.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero. Il commissario provvede, su istanza di parte, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Quanto ai costi dell’attività commissariale, il TAR esclude che possano gravare sulla parte ricorrente. I compensi e le spese restano a carico dell’amministrazione inadempiente, perché compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015: la disposizione, dettata per l’ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. A sostegno richiama TAR Calabria, Sez. I, n. 757 del 2025 e TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 1499 del 2025.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 828,00, oltre spese generali e accessori di legge, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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