Verifica di anomalia e margine utile esiguo non rendono l’offerta antieconomica (TAR Calabria n. 2187 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La verifica dell’anomalia dell’offerta non ha carattere sanzionatorio e non ricerca singole inesattezze del quadro economico, mirando invece ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile per la corretta esecuzione dell’appalto. Il giudizio di congruità ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. In caso di esito positivo della verifica, l’obbligo di motivazione analitica non sussiste, essendo sufficiente la motivazione per relationem alle giustificazioni dell’operatore. Un margine di utile, pur esiguo, impedisce di considerare antieconomica l’offerta. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione, pena un’inammissibile invasione della sfera amministrativa.
Il Fatto
La società cooperativa ricorrente, gestore uscente del servizio, impugna la determinazione con cui il Comune ha aggiudicato l’appalto triennale per la gestione degli impianti di depurazione comunali e delle stazioni di sollevamento. Chiede altresì la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro.
Alla procedura aperta, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, partecipano tre operatori. La ricorrente ottiene il miglior punteggio tecnico, ma il risultato si ribalta per effetto dell’offerta economica: l’aggiudicataria presenta un ribasso del 22%, ottenendo venti punti a fronte dei quattro della ricorrente. La commissione, ritenuta l’offerta anormalmente bassa con utile e spese generali quasi azzerati, attiva la verifica ex art. 110 d. Lgs. n. 36/2023; acquisite le giustificazioni e ulteriori chiarimenti, la ritiene congrua e dispone l’aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 110, comma 1, d. Lgs. n. 36/2023, che impone di valutare congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta che appaia anormalmente bassa. Sul piano esegetico richiama un articolato orientamento: Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3632 del 2025, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2079 del 2022, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7178 del 2018, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5963 del 2023, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6295 del 2018, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1066 del 2020 e Adunanza Plenaria n. 36 del 2012.
Da tali coordinate discende che la verifica non ha funzione sanzionatoria, ma mira alla complessiva adeguatezza dell’offerta. Il potere esercitato è tecnico-discrezionale, insindacabile salvo errori manifesti. L’onere di motivazione analitica sorge solo in caso di giudizio negativo, mentre l’esito favorevole si sorregge sulla motivazione per relationem alle giustificazioni.
Applicando tali principi, il Tribunale rileva che la stazione appaltante ha attivato il sub procedimento pur non risultando l’offerta anomala secondo il parametro dell’art. 23 del disciplinare, che considera anormalmente basse le offerte con punteggio pari o superiori ai quattro quinti dei massimi. Il controllo si è concentrato sulla voce maggiormente ribassata, quella dei fanghi, sabbie e vaglio da grigliatura. Le giustificazioni hanno fatto emergere un utile di impresa annuo di euro 7.566,40, sufficiente a escludere il carattere antieconomico dell’offerta.
Quanto ai rilievi sulla mancata indicazione dei costi per ulteriore personale e per le migliorie, il Collegio li ritiene inammissibili perché investono il merito degli apprezzamenti della commissione, risolvendosi in una sovrapposizione del giudizio tecnico della ricorrente. Nel merito, il costo del personale risulta conforme al parametro della lex specialis; le offerte migliorative dei sub criteri C.1 e C.2 concernono servizi aggiuntivi gratuiti e la riattivazione della nastropressa, i cui maggiori costi sono quantificati in modo unilaterale e riferiti a un singolo profilo, mentre la valutazione ha correttamente riguardato l’interezza dell’offerta economica.
La domanda di annullamento è quindi respinta, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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