Accesso difensivo a fondi pubblici: interesse e riservatezza (TAR Calabria n. 2183 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso documentale, il dato dirimente ai fini dell’ostensibilità non è la natura pubblica o privata del soggetto detentore, bensì l’oggetto dell’attività di pubblico interesse identificata dalla legge; rientra quindi nell’ambito dell’art. 22, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 l’attività del soggetto privato finanziata con risorse pubbliche. La finalità difensiva di cui all’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 ha autonoma rilevanza e prevale, di regola, sulle contrapposte ragioni della riservatezza comune, salvo il bilanciamento per i dati sensibili e sensibilissimi. Grava sul richiedente un onere probatorio aggravato: deve dedurre in modo puntuale e specifico le esigenze di tutela e il nesso di strumentalità necessaria tra documenti richiesti e situazione controversa. Non è ammesso l’accesso che si risolva in un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale di produzione di salumi e di marchi d’impresa registrati riferiti a un salume tipico locale, chiedeva al Gruppo di Azione Locale, società consortile a responsabilità limitata, di accedere agli atti relativi a una manifestazione promozionale di prodotti di pregio svoltasi in Trentino Alto Adige, con particolare riguardo alla rendicontazione sul fornitore e sull’acquisto del proprio prodotto, e agli atti su misure, progetti e finanziamenti che avevano interessato la promozione dei marchi a partire dal 2012.
L’ente negava l’accesso con provvedimento dell’agosto 2025, ritenendo insussistente l’interesse e prevalente la tutela della riservatezza del produttore locale. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Calabria, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’ostensione e l’ordine di esibizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il perimetro dell’accesso documentale non si limita all’attività autoritativa, ma copre tutta l’attività funzionale alla cura di interessi pubblici, compresi gli atti di diritto privato posti in essere da soggetti privati gestori di pubblici servizi ex art. 22, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990. Poiché il Gruppo di Azione Locale aveva beneficiato di un finanziamento regionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, l’attività oggetto dell’istanza si qualifica come attività di interesse pubblico e la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina dell’accesso difensivo. L’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 garantisce l’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici; la giurisprudenza amministrativa ne dà lettura ampia, in ragione del fondamento nell’art. 24 Cost., verificando in astratto la potenziale utilità dell’ostensione. Ne deriva la prevalenza dell’accesso difensivo sulla riservatezza, salvo il bilanciamento quando vengano in rilievo dati sensibili o sensibilissimi.
Il Collegio richiama poi l’onere che grava sul richiedente. Le finalità difensive devono essere esposte in modo puntuale e specifico già nell’istanza, con il nesso di strumentalità necessaria tra documentazione e situazione controversa. Resta escluso ogni giudizio anticipato sull’influenza o decisività del documento, salvo l’ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso. L’accesso non può inoltre costituire strumento di controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione, né richiedere attività di elaborazione dei dati.
Applicando tali criteri, il ricorso è parzialmente accolto. È respinta la domanda volta a desumere an e quantum delle risorse pubbliche e private destinate all’azione promozionale: si tratta di controllo generalizzato e indistinto, non consentito dall’art. 24, comma 3, legge n. 241/1990. È invece accolta la domanda di ostensione degli atti a supporto della manifestazione, con riguardo alla rendicontazione sul fornitore e sull’acquisto del prodotto. Il diniego, che si fondava sull’assenza di lesione ai marchi e sulla pretesa produzione per uso personale, non resiste: la parte ha dimostrato esigenze difensive specifiche a tutela dei diritti di privativa, e la finalità difensiva prevale sulla riservatezza comune. Il Tribunale ordina l’ostensione entro trenta giorni e compensa le spese.
Nota della Redazione
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