Piano di miglioramento agricolo e competenza comunale sul diniego urbanistico (TAR Toscana n. 1298 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune conserva la competenza esclusiva sull’esame dei profili urbanistici del piano di miglioramento agricolo e può respingere l’istanza senza convocare la conferenza di servizi, quando ravvisi chiari profili di non conformità, evitando inutili appendici procedimentali. La classificazione di un immobile come edificio di valore storico testimoniale contenuta nello strumento urbanistico è norma concreta e immediatamente lesiva, da impugnare tempestivamente. Ai fini delle distanze legali rileva la nozione di costruzione, che comprende qualsiasi manufatto dotato di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, tettoie incluse. La chiusura di un porticato con pareti vetrate rende volumetricamente rilevante l’intero manufatto, integrando ampliamento non consentito.
Il Fatto
I ricorrenti presentano al Comune un’istanza di approvazione di P.A.P.M.A.A. ai sensi dell’art. 73, comma 4, LRT 65/2014, per sanare interventi realizzati in assenza di titolo: la chiusura di un loggiato con realizzazione di un servizio igienico, due tettoie laterali adibite a deposito e la tamponatura di una tettoia con infissi vetrati destinata a locale degustazione.
Il Comune rigetta l’istanza ritenendo le opere non conformi allo strumento urbanistico, in quanto il fabbricato preesistente è classificato dal POC come edificio di classe “c2a” di valore storico testimoniale, sul quale non sono ammessi ampliamenti. I ricorrenti impugnano il diniego, la comunicazione dei motivi ostativi e la norma del POC che opera la classificazione.
La Motivazione della Corte
La prima censura investe la classificazione dell’immobile come edificio storico tradizionale, che i ricorrenti assumono frutto di errore materiale. Il Collegio la reputa irricevibile: la norma dello strumento urbanistico, per il suo carattere concreto, è dotata di immediata lesività e andava tempestivamente gravata. La deduzione dell’errore materiale non è supportata da alcun elemento idoneo a dimostrare il contrasto con la volontà dell’Ente.
Sul secondo motivo, il Tribunale esclude che la tettoia laterale possa qualificarsi come struttura aperta. Ai sensi dell’art. 61 del DPGR 39/R/2018 si configura un portico allorché la struttura non sia obiettivamente distinguibile dal fabbricato principale sotto il profilo morfotipologico o strutturale: nella specie la copertura costituisce prolungamento di quella del fabbricato, realizzata con gli stessi materiali, e il lieve sfasamento delle quote non altera la percezione unitaria.
Quanto alla chiusura del porticato con pareti vetrate, la doglianza non è fondata. La rilevanza volumetrica era in origine limitata alla parte eccedente la soglia dell’art. 10, comma 2, lett. b. 3, DPGR 39/R/2018; la chiusura, ai sensi della lett. b. 5, ha reso volumetricamente rilevante l’intero manufatto, determinando un ampliamento non consentito per gli edifici “c2a”. Il servizio igienico, realizzato fuori dalle volumetrie preesistenti, non ricade nella deroga dell’art. 21 delle NTA del POC sul superamento delle barriere architettoniche.
Il terzo motivo contesta l’operatività della fascia di rispetto stradale di venti metri per le strade classificate “F” ex art. 26 d.P.R. n. 495/1992. Il motivo è infondato: la zona è classificata come rurale e non consente nuova edificazione; la deroga regionale a favore degli imprenditori agricoli non vale ad assimilare l’area a quelle edificabili o trasformabili, pena una interpretatio abrogans della norma. Né rileva la deduzione sull’art. 34, comma 3, lett. c), del DPGR: ai fini delle distanze vale la nozione ampia di costruzione, comprensiva delle tettoie (TAR Calabria n. 752/2021). La violazione della fascia di rispetto esime il Collegio dall’esame degli ulteriori profili.
Da ultimo, il Collegio nega che il Comune difetti di competenza in favore della conferenza di servizi ex art. 74, comma 4, LRT 65/2014. La concentrazione degli interessi pubblici non fa venir meno la competenza esclusiva comunale sui profili urbanistici: ravvisati chiari profili di non conformità, l’Ente può procedere direttamente alla reiezione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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