Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5701 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il ricorso proposto per l’esecuzione del giudicato è accolto quando risulti l’avvenuta notificazione del titolo e la sua mancata impugnazione, attestata da certificazione di cancelleria, nonché l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione e nomina, per l’ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso è liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, con sentenza n. 1782/2024, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della l. n. 107/2015, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo.
Il titolo era stato notificato all’Amministrazione il 16.09.2025 e non era stato impugnato, come attestato dalla certificazione di cancelleria dell’11.3.2026. Poiché il Ministero era rimasto inerte, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, comprovata dalla certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto accolto e all’Amministrazione è impartito l’ordine di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Quanto alla figura dell’ausiliario, il Tribunale precisa che il munus di commissario ad acta deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.
Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75, e per le ulteriori spese di adempimento all’art. 56 del medesimo d.P.R.. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Il Collegio regola inoltre le modalità di deposito: il commissario è tenuto a effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, all’interno del fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, da compilare in ogni sua parte, firmare digitalmente e inoltrare all’indirizzo PEC risultante dall’elenco degli indirizzi PAT.
Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenendo conto della natura delle questioni, di non particolare complessità, nella misura complessiva di € 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Il dispositivo nomina commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della DGOSV o funzionario dallo stesso delegato.
Nota della Redazione
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