Ottemperanza al giudicato sul beneficio carta docente e poteri commissario ad acta (TAR Campania n. 5401 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando risultino integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., ovvero l’esistenza di un titolo esecutivo non impugnato e l’inutile decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze di condanna della pubblica amministrazione. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’ente di appartenenza. La penalità di mora prevista dall’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. è commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Il compenso dell’ausiliario è liquidato con decreto collegiale successivo, secondo il d.P.R. n. 115/2002, e la relativa parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a riconoscergli il beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.

La sentenza era stata notificata all’amministrazione e non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria. L’amministrazione, tuttavia, era rimasta inerte. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina del commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e la liquidazione delle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. sotto due profili. Quanto al titolo, ha valorizzato la mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione della cancelleria. Quanto al termine, ha rilevato l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle sentenze di condanna a carico della pubblica amministrazione.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute nel titolo azionato.

Il Collegio ha poi precisato la disciplina del commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con riferimento, per l’uso del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla circolare ministeriale richiamata, e, per le ulteriori spese, all’art. 56 del medesimo decreto.

La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, ma con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario deve inoltre depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale l’ha disposta a carico dell’amministrazione e a favore del ricorrente, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso, dovendo a tal punto la parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni, con attribuzione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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