CAM e automezzi ibridizzati: legittima l’esclusione, illegittima l’autotutela sulla gara (TAR Sicilia n. 925 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
I veicoli offerti in una gara soggetta ai criteri ambientali minimi possono essere qualificati come “puliti” solo sulla base di documentazione ufficiale, segnatamente le carte di circolazione, e non di relazioni tecniche prodotte successivamente. I kit di ibridizzazione installati senza omologazione, senza nulla osta del costruttore e in assenza di specifica previsione normativa non trasformano il veicolo endotermico in mezzo ibrido, sicché la propulsione resta quella originaria. È pertanto legittima l’esclusione del concorrente che non raggiunga la percentuale minima di veicoli a basse emissioni richiesta dalla lex specialis. È invece illegittimo il provvedimento di annullamento in autotutela che escluda dal computo di quella percentuale i mezzi offerti come miglioria, quando il capitolato non ponga alcun divieto e la documentazione di gara ne attesti l’alimentazione elettrica.

Il Fatto

Una società partecipava alla procedura indetta da una società a capitale pubblico per il noleggio a lungo termine di automezzi destinati alla raccolta rifiuti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Collocatasi al primo posto, veniva esclusa all’esito della verifica di anomalia, per asserita non conformità dei mezzi ai CAM in punto di emissioni di CO2 e NOx. La gara veniva aggiudicata a un’altra concorrente.

La società esclusa impugnava l’esclusione e l’aggiudicazione, deducendo la conformità dei veicoli grazie a un sistema di ibridizzazione e denunciando la disparità di trattamento rispetto all’aggiudicataria. Sopravveniva un provvedimento di autotutela con cui la stazione appaltante annullava l’aggiudicazione e, ritenendo non computabili i mezzi dell’offerta migliorativa, escludeva anche l’aggiudicataria e dichiarava la gara deserta. Entrambe le società impugnavano gli atti sopravvenuti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, che impone l’inserimento dei criteri ambientali minimi nella documentazione di gara. Il decreto ministeriale richiamato esige che almeno il 38,5% dei veicoli delle categorie interessate sia “pulito”, con emissioni di CO2 entro la soglia fissata. La stazione appaltante aveva precisato che la percentuale andava calcolata sui mezzi dei gruppi indicati.

Sul versante della ricorrente principale, il Tribunale osserva che la documentazione prodotta in gara non attestava il raggiungimento della quota. I mezzi offerti risultavano dotati di motore endotermico e successivamente ibridizzati, senza capacità di funzionare in modalità esclusivamente elettrica. Assume rilievo centrale la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 37171 del 31.12.2024, che esclude la riconducibilità di tali kit a versioni omologate e ne contesta il procedimento di installazione.

Il Collegio richiama poi il D.M. n. 219/2015, che definisce il sistema di riqualificazione elettrica come quello che trasforma il veicolo in mezzo a esclusiva trazione elettrica. Il sistema installato non sostituisce il motore endotermico, ma si limita a montare un accumulatore di energia in frenata: non rientra pertanto in quella disciplina. La propulsione resta quella originaria e il dispositivo, in assenza di omologazione e nulla osta, non è definibile ibrido.

Il Tribunale aggiunge che le prove di emissione devono fondarsi su documentazione ufficiale, come le carte di circolazione. Le relazioni tecniche prodotte solo in giudizio non possono essere valorizzate, perché ciò violerebbe la par condicio e il divieto di integrazione postuma della documentazione. Ne segue il rigetto del ricorso introduttivo e, in ragione di ciò, l’improcedibilità dei motivi aggiunti e il rigetto del ricorso incidentale.

Diverso è l’esito sul provvedimento di autotutela. Il capitolato non vietava di includere nel computo dei veicoli puliti anche i mezzi proposti come offerta migliorativa. Dalla documentazione di gara risultava che il gruppo interessato era composto da veicoli ad alimentazione elettrica e che i dodici mezzi aggiuntivi avevano le stesse caratteristiche, con chiarimenti sufficienti nella relazione tecnica. Quanto all’omessa dichiarazione sulle quote di genere e giovanili, l’art. 46 d.lgs. n. 198/2006 grava solo le aziende con oltre cinquanta dipendenti, soglia non raggiunta dall’aggiudicataria. Il ricorso di quest’ultima è quindi accolto, con riviviscenza della determina di aggiudicazione e salvezza degli ulteriori atti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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