Rinuncia al ricorso in udienza e estinzione del processo amministrativo (TAR Lombardia n. 1831 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso dichiarata dal difensore della parte ricorrente nel corso dell’udienza pubblica di trattazione del merito determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., senza necessità di ulteriore attività istruttoria o di provvedimento di accettazione da parte del resistente. La declaratoria di estinzione per rinuncia non implica di per sé soccombenza ai fini delle spese, che il giudice amministrativo può compensare in ragione del complessivo andamento della controversia. Il giudizio di compensazione resta ancorato a una valutazione complessiva delle vicende processuali e sostanziali, non alla sola formalità dell’atto abdicativo.
Il Fatto
La ricorrente, iscritta a un corso universitario e soggiornante in Italia da circa dieci anni, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Milano ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. All’esito dell’invito dell’Amministrazione a produrre documentazione attestante il percorso di studi, i mezzi di sussistenza e la copertura sanitaria, l’istanza non era stata riscontrata e il diniego era stato adottato.
Nel corso del giudizio il Tribunale ha adottato una prima ordinanza di accoglimento temporaneo della domanda cautelare ai fini del riesame, una seconda ordinanza di acquisizione di chiarimenti sull’esito della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e una terza ordinanza di fissazione dell’udienza pubblica di merito. In prossimità dell’udienza l’Amministrazione ha depositato una nota dell’Ufficio Immigrazione con cui la ricorrente veniva invitata alla validazione della pratica per la protezione speciale.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica del 12 giugno 2024 il difensore della ricorrente ha comunicato la volontà di rinunciare al ricorso, avendo la parte interrotto la pratica per il rilascio del permesso di soggiorno. Il difensore dell’Amministrazione ha insistito per la rifusione delle spese di lite. Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Il Tribunale qualifica la dichiarazione resa a verbale come rinuncia al ricorso e ne trae la conseguenza processuale dell’estinzione del processo, espressamente ricondotta all’art. 84 cod. proc. amm. La norma disciplina la rinuncia quale causa di estinzione del giudizio e il Collegio ne applica il paradigma senza margini interpretativi, rilevando che la dichiarazione proviene dal difensore munito di idonei poteri nel corso dell’udienza di merito.
Quanto alle spese, il Tribunale non applica automaticamente la regola della soccombenza, che pure la rinuncia formalmente evocherebbe. La decisione di compensazione viene ancorata al “complessivo andamento della controversia”, espressione che ricomprende il susseguirsi delle ordinanze cautelari, l’acquisizione documentale disposta d’ufficio e il sopravvenire di un titolo di soggiorno alternativo in corso di definizione. L’insistenza della difesa erariale per la condanna alle spese non viene accolta.
Il dispositivo dichiara pertanto estinta per rinuncia la causa e compensa le spese. La sentenza ordina l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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