Ottemperanza alla Carta docente: commissario ad acta e no all’astreinte (TAR Lombardia n. 4763 del 23.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alle sentenze che riconoscono il beneficio della Carta elettronica del docente, il giudice accoglie la domanda e nomina il commissario ad acta quando è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va invece respinta quando la nomina del commissario assicuri l’effettività della tutela e sussistano le altre ragioni ostative elaborate dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014. Tali ragioni ricorrono in presenza di un procedimento amministrativo complesso e a più fasi, dell’eccezionale mole di contenzioso seriale e della particolare natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore. La specialità del debitore pubblico consente quindi di escludere la misura coercitiva anche a fronte di un inadempimento accertato.

Il Fatto

La ricorrente ha agito dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato, previa disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, legge n. 107/2015, il diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, con condanna dell’Amministrazione all’adozione di ogni atto necessario.

La decisione è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria. Notificato il titolo esecutivo, l’Amministrazione non ha dato alcun seguito e il termine di 120 giorni è decorso infruttuosamente. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione, la penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è stata notificata al Ministero presso la sede reale, è divenuta definitiva ed è stato inutilmente superato il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.

Il Ministero è condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica alla ricorrente. Per il caso di persistente inottemperanza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte.

Il commissario eseguirà la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

Quanto all’astreinte, la domanda è respinta. Il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, che all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha affiancato al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, in considerazione della specialità del debitore pubblico e dei vincoli normativi e di bilancio. Nel caso concreto tali ragioni sussistono: l’esecuzione implica un procedimento complesso, articolato in più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti, tra cui la società incaricata della predisposizione della Carta in forma di applicazione web e le strutture centralizzate competenti per l’attivazione.

Il ritardo è ricondotto, principalmente, all’eccezionale mole di contenzioso seriale sul rilascio della Carta. Il beneficio, per la modestia dell’ammontare e per la finalità di sostegno alla formazione continua, non si configura quale mezzo di sostentamento del lavoratore, ma come incentivo eventuale e di impiego facoltativo, circostanza che riduce i presupposti della misura coercitiva. Le spese, liquidate in 800,00 euro oltre accessori e contributo unificato, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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