Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente (TAR Toscana n. 1305 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto al giudicato, ordina l’esecuzione del titolo e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza. Il carattere seriale della controversia e il modesto livello di complessità giustificano una liquidazione contenuta delle spese, seguendo la soccombenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Arezzo, in sede di lavoro, aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico annuo della carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero dell’istruzione al pagamento degli importi delle annualità non corrisposte, oltre interessi e spese. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 29.04.2024.
Essendo decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996 dalla notifica del titolo, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo la nomina di un commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e le spese. Il Ministero si è costituito senza formulare difese di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’inadempimento dell’Amministrazione non è contestato: il titolo giudiziale non è stato eseguito. Su questa premessa il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo nei termini fissati, secondo quanto stabilito nel titolo azionato.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Al commissario è assegnato un termine per gli adempimenti e il pagamento delle somme ancora dovute, decorrente dalla richiesta della parte successiva all’inutile decorso del termine dato all’Amministrazione.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto del carattere seriale della causa, del non elevato livello di complessità e dei numerosi analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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