Conferma della misura cautelare monocratica in favore del gestore uscente fino alla trattazione del merito (TAR Sardegna n. 53 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame collegiale dell’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., il Tribunale amministrativo, a fronte di una misura monocratica già accordata ex art. 56 cod. proc. amm. al gestore uscente di un pubblico servizio, conferma la misura stessa quando l’imminente trattazione del merito e il bilanciamento degli interessi in gioco rendano opportuno non modificare l’assetto di interessi medio tempore consolidato. La prosecuzione della prestazione da parte del gestore uscente, fino alla decisione nel merito, costituisce esito cautelare legittimo ove risulti funzionale a evitare il pregiudizio derivante dal mutamento dell’aggiudicatario in prossimità dell’udienza di discussione.
Il Fatto
La società gestore uscente del servizio di vitto per detenuti e internati – lotto 13 – impugnava la determina di aggiudicazione adottata in favore della controinteressata, unitamente agli atti della procedura di gara, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
Con decreto ex art. 56 cod. proc. amm. il Tribunale, in via monocratica, accoglieva l’istanza di misure cautelari, disponendo che la ricorrente proseguisse nella prestazione del servizio fino alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026. La stazione appaltante aveva infatti comunicato l’intenzione di sottoscrivere il contratto con l’aggiudicataria entro l’11 febbraio, con decorrenza dal 16 febbraio 2026, nonostante la fissazione dell’udienza pubblica di merito al 4 marzo 2026. In precedenza, la ricorrente aveva richiesto l’abbinamento della domanda cautelare al merito, essendo stata disposta la proroga tecnica del contratto in suo favore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, all’esame della fase cautelare collegiale, ha ritenuto sussistenti i presupposti per confermare la misura già disposta in sede monocratica, richiamando il precedente di Cons. Stato, sez. III, decreto n. 1761 dell’11 maggio 2024 in fattispecie consimile.
La decisione si fonda su una duplice valutazione. Da un lato, il bilanciamento degli interessi proprio della fase cautelare, che vede contrapposti l’interesse pubblico alla celere esecuzione dell’aggiudicazione e l’interesse del gestore uscente a non subire il pregiudizio derivante dal mutamento del contraente in prossimità della decisione di merito. Dall’altro, l’imminente trattazione del merito, già fissata all’udienza pubblica del 4 marzo 2026, che rende preferibile conservare l’assetto di interessi attuale.
La prosecuzione del servizio da parte della ricorrente fino all’udienza di merito è apparsa al Collegio la soluzione maggiormente rispettosa del principio di effettività della tutela giurisdizionale, evitando che l’eventuale accoglimento del ricorso giunga quando l’aggiudicazione abbia già prodotto i propri effetti nei confronti del nuovo affidatario, con le conseguenti difficoltà di subentro nel contratto ai sensi dell’art. 124 cod. proc. amm.
La misura cautelare è stata pertanto confermata, con consequenziale fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
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Nota della Redazione
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