Segnalazione Schengen e diniego di emersione: diniego vincolato non sindacabile nel merito (TAR Calabria n. 552 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione Schengen emessa da altro Stato aderente ai fini della non ammissione nel territorio nazionale integra la causa ostativa prevista dall’art. 103, comma 10, lett. b), d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, e vincola l’Amministrazione al diniego del permesso di soggiorno per emersione. Il potere amministrativo si esaurisce nella verifica dell’esistenza della segnalazione, della sua riferibilità allo straniero e della sua attuale validità ed efficacia. Non sussiste alcun obbligo di sindacare i presupposti e la natura dell’iscrizione, né le ragioni dell’allontanamento dal territorio nazionale, prevalendo la normativa speciale sull’eventuale assenza di provvedimenti espulsivi italiani. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 è atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, con conseguente inammissibilità del ricorso avverso lo stesso.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato istanza di emersione ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020. La Questura di Cosenza aveva rigettato la richiesta richiamando un motivo ostativo “ex lege“, costituito da una segnalazione Schengen proveniente dalla Francia.

Il ricorrente impugnava il decreto di rigetto e la comunicazione di avvio del procedimento, deducendo quattro motivi: nullità del preavviso per omessa traduzione in lingua conosciuta; irragionevolezza del termine di otto mesi e difetto di istruttoria; insussistenza del divieto di lasciare il territorio nazionale, avendo egli effettuato un allontanamento di soli sette giorni per assistere la futura moglie ricoverata d’urgenza in Francia; sussistenza di uno stato di necessità con valore di esimente. Chiedeva inoltre l’accoglimento delle domande istruttorie e risarcitorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente qualificato il preavviso di rigetto: si tratta di atto endoprocedimentale, privo di effetti lesivi immediati e dunque non autonomamente impugnabile, con conseguente inammissibilità del primo motivo. A sostegno richiama TAR Calabria, Sez. I, 19.10.22, n. 1800 e TAR Marche, Sez. II, 11.11.23, n. 722.

Nel merito, il Tribunale ha respinto la censura sulla durata del procedimento, ritenendo il termine di otto mesi non irragionevole in ragione dell’alto numero di domande di emersione da istruire. Ha inoltre escluso margini di discrezionalità in capo all’Amministrazione, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 15.9.23, n. 8372.

Il nucleo argomentativo riguarda la segnalazione Schengen. L’art. 103, comma 10, lett. b), d.l. n. 34/2020 esclude dalla procedura i cittadini segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. La giurisprudenza richiamata (TAR Veneto, Sez. III, 31.1.22, n. 191; 18.1.22, n. 116; 1.10.21, n. 1161; Cons. Stato, Sez. III, 25.9.12, n. 5092) configura la segnalazione come causa che preclude ingresso e soggiorno, vincolando la P.A. al diniego. La verifica amministrativa si limita a esistenza, riferibilità e attuale validità della segnalazione.

Il Collegio ha esteso il ragionamento alla previa procedura di emersione del 2009, richiamando l’art. 1-ter lett. b), d.lgs. n. 102/2009 e il principio di non sindacabilità nel merito dei provvedimenti di non ammissione emessi da Stati Schengen, salvo errore materiale o disguido burocratico (Cons. Stato, Sez. III, 11.7.17, n. 3421). L’accordo di Schengen impone di evitare che la valutazione di uno Stato estero sia vanificata da un altro.

Quanto ai profili convenzionali e costituzionali, la censura è stata giudicata generica e inammissibile: il ricorrente non ha allegato rapporti familiari o rete di relazioni sul territorio nazionale, e la ragione affettiva riguardava persona presente in Francia. Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato, con compensazione delle spese per la novità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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