Permesso di soggiorno: obbligo di preavviso di rigetto e valutazione in concreto (TAR Molise n. 239 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rilascio del permesso di soggiorno che costituisca esercizio di potere discrezionale e non di attività vincolata deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, non potendo trovare applicazione l’art. 21-octies della medesima legge. La pregressa condanna per un reato potenzialmente ostativo non può fondare in via automatica il diniego, dovendo l’Amministrazione ponderare la pericolosità concreta e attuale dello straniero e la natura ed effettività dei legami familiari, in linea con i principi affermati dalla Corte costituzionale n. 202/2013. Il difetto di tale valutazione integra eccesso di potere per difetto di istruttoria e erroneità della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Campobasso ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minori, in ragione della scadenza dell’autorizzazione emessa dal Tribunale per i Minorenni, e ha respinto la richiesta di conversione in permesso per lavoro subordinato. Il diniego si fondava su due presupposti: la pregressa condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia e un precedente provvedimento di espulsione.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, lamentando l’automatismo del diniego e l’omessa considerazione dei legami familiari. Il Tribunale, in sede cautelare, ha accolto l’istanza con l’ordinanza n. 84/2024, sospendendo gli effetti del provvedimento e imponendo un riesame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, rilevando che il diniego questorile avrebbe richiesto valutazioni di carattere discrezionale. Ne deriva l’erroneità dell’affermazione, contenuta nel provvedimento, circa la sua natura vincolata, e la necessità del preavviso di rigetto. Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui il diniego discrezionale deve essere preceduto dalla comunicazione ex art. 10-bis, senza spazio per l’art. 21-octies (Cons. Stato, Sez. III, n. 8372/2023).
Il Collegio sottolinea che, ove il preavviso fosse stato notificato, il ricorrente avrebbe potuto documentare l’annullamento giurisdizionale del provvedimento di espulsione, già disposto dal Giudice di Pace: circostanza che rendeva la comunicazione vieppiù necessaria.
Fondato è anche il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Richiamata la Corte costituzionale n. 202/2013, il Tribunale ribadisce che ogni decisione sul permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia deve fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale, senza automatismi fondati sul solo rilievo della condanna (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 4799/2022).
Nel caso concreto i legami familiari erano noti all’Amministrazione, essendo richiamato il decreto del Tribunale per i Minorenni che autorizzava la permanenza nell’interesse del figlio minorenne. L’Amministrazione, tuttavia, non ha operato la completa ponderazione degli interessi, fondandosi meccanicamente sulla sola condanna e sull’espulsione poi annullata. Il diniego è quindi illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione inadeguata.
Quanto ai fatti sopravvenuti allegati dalla difesa erariale, il Collegio esclude che possano assumere rilievo, non essendo stati trasfusi in alcun nuovo provvedimento. Una loro valorizzazione contrasterebbe con il divieto di motivazione postuma (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3666/2021). Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e spese compensate.
Nota della Redazione
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