Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per intervenuta esecuzione satisfattiva della sentenza (TAR Veneto n. 1630 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza va dichiarata quando l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, abbia dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato in modo integralmente satisfattivo dell’interesse azionato dal ricorrente. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. e condanna l’Amministrazione inerte alla rifusione delle spese, atteso che la sua condotta ha reso necessario il ricorso, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Veneto il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e il conseguente diniego del visto di ingresso del lavoratore che intendeva assumere. Con la sentenza n. 1845/2025, il Tribunale aveva accolto i ricorsi e annullato i provvedimenti impugnati.
Dopo la notifica della sentenza, la società aveva chiesto all’Amministrazione di darvi esecuzione ma, a fronte di paventati impedimenti, aveva proposto ricorso per ottemperanza. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva rilasciato un nuovo nulla osta per l’ingresso del lavoratore in data 23 marzo 2026. La società ricorrente aveva quindi dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la rifusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’esecuzione della sentenza n. 1845/2025 era pacificamente intervenuta in senso integralmente satisfattivo dell’interesse azionato dalla società ricorrente, atteso che il nuovo nulla osta era stato rilasciato dall’Amministrazione competente. Su tale presupposto, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, applicando il principio di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a..
Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ne ha disposto la condanna in solido a carico delle Amministrazioni resistenti, rilevando che la mancata pronta esecuzione della sentenza aveva reso necessaria la proposizione del ricorso per ottemperanza. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione è stata dunque valorizzata sul piano delle spese, nonostante la sopravvenuta satisfattività dell’esecuzione.
La liquidazione è stata effettuata in € 2.000,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dei difensori della società ricorrente, dichiaratisi antistatari, e con condanna al rimborso del contributo unificato ove versato.
La sentenza ha infine ordinato l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa e disposto l’oscuramento delle generalità delle parti ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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