Liquidazione del compenso al commissario ad acta per l’ottemperanza alla sentenza (TAR Abruzzo n. 113 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso spettante al commissario ad acta, nominato per dare esecuzione alla sentenza che accerta l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, è liquidato dal giudice dell’ottemperanza al termine dell’incarico, in base alla relazione finale depositata dal commissario medesimo. L’obbligo di pagamento è posto a carico dell’amministrazione rimasta inadempiente, la quale sopporta anche l’onere economico dell’attività sostitutiva svolta in sua vece. La liquidazione avviene con decreto collegiale, trattandosi di provvedimento avente natura giurisdizionale, e tiene conto della complessità e dell’esito dell’attività concretamente svolta.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’istanza presentata al Comune di L’Aquila il 29 ottobre 2009, volta ad ottenere la riqualificazione di suoli di proprietà del ricorrente. L’amministrazione non ha dato riscontro all’istanza, sicché la parte interessata ha proposto ricorso dinanzi al TAR Abruzzo per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato. Il giudice ha accolto la domanda e, per assicurare l’esecuzione della sentenza, ha nominato un commissario ad acta, nella persona dell’Avvocato Andrea Liberatore, affinché provvedesse in sostituzione dell’amministrazione inerte.
Il commissario ha svolto l’incarico, depositando la relazione finale e la deliberazione commissariale del 25 settembre 2025, con la quale è stata definitivamente approvata la variante puntuale al vigente P.R.G. del Comune dell’Aquila. L’attività compiuta ha pertanto integrato l’ottemperanza alla sentenza, rendendo necessario procedere alla liquidazione del compenso professionale spettante al commissario per l’opera prestata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, Sezione Prima, ha valutato la relazione finale depositata dal commissario ad acta, dalla quale è emersa la compiuta esecuzione dell’incarico. Il collegio ha ritenuto che la deliberazione commissariale del 25 settembre 2025, di approvazione della variante urbanistica, fosse idonea a integrare l’ottemperanza alla sentenza, dovendosi pertanto riconoscere al commissario il diritto al compenso per l’attività effettivamente svolta.
Quanto all’entità del compenso, il tribunale ha ritenuto congrua la somma di € 2.723,43, oltre IVA se dovuta, valutato il tipo di attività concretamente svolta dal commissario. La liquidazione è stata effettuata al termine dell’incarico, sulla base della documentazione prodotta, in conformità ai criteri propri della remunerazione delle attività sostitutive svolte in sede di giudizio di ottemperanza.
Il collegio ha infine posto l’obbligo di pagamento a carico del Comune dell’Aquila, in coerenza con il principio per cui l’amministrazione rimasta inadempiente è tenuta a sopportare le spese dell’attività sostitutiva resasi necessaria a causa del suo inadempimento. Il decreto collegiale è stato adottato nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026, con il compenso liquidato in favore del commissario e l’onere economico definitivamente imputato all’ente locale.
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Nota della Redazione
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