Il contesto socio-familiare fonda il diniego del porto d’armi (TAR Calabria n. 1462 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia, il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia può fondarsi non solo su elementi ostativi riferibili direttamente all’istante, ma anche sul contesto socio-familiare del richiedente. I precedenti penali e di polizia a carico di un familiare, anche non convivente, rendono di per sé le armi liberamente accessibili a un soggetto nei cui confronti sussistono fondate ragioni di sospetto. Il giudizio di affidabilità e buona condotta è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo per illogicità o irragionevolezza. Non è necessaria un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, trattandosi di giudizio prognostico volto a prevenire i pericoli connessi all’uso delle armi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al Questore della Provincia di Crotone il rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia. L’amministrazione aveva respinto l’istanza, previo preavviso di diniego, valorizzando i precedenti penali e di polizia a carico del figlio, ritenuto persona di pessima condotta morale e civile e frequentatore di soggetti pregiudicati.
Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Calabria, deducendo un unico motivo: il provvedimento si fonderebbe su mere supposizioni astratte, senza alcun accertamento sulla pericolosità in concreto, e sarebbe carente di motivazione e sproporzionato, anche perché padre e figlio non convivono. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito che in materia di autorizzazioni di polizia rileva il contesto socio-familiare e che i precedenti del figlio sono successivi al precedente rinnovo ottenuto nel 2015.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 11, comma 1, R.D. n. 773/1931 e l’art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 prevedono ipotesi di diniego automatico per determinate condanne. La fattispecie in esame non rientra in tali previsioni: il diniego si fonda piuttosto sul comma 2 delle medesime disposizioni, cioè su un apprezzamento non positivo di affidabilità e buona condotta.
Tale giudizio rientra nella discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito, se non ab externo per apprezzamento illogico o irraggiungibile. All’autorità procedente spetta un ampio margine valutativo sui presupposti del rilascio o del mantenimento del titolo. Non occorre che il comportamento da cui deriva il diniego sia acclarato nella sua rilevanza penale: è sufficiente l’autonoma valutazione dell’amministrazione, orientata a prevenire effetti negativi per la sicurezza pubblica (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3819 del 2021). Basta che dai fatti emerga, anche per meri indizi, l’assenza di perfetta sicurezza sul buon uso delle armi (TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 137 del 2021).
Tra gli elementi che concorrono alla valutazione di affidabilità rientra il contesto socio-familiare. I provvedimenti inibitori possono applicarsi anche quando nulla sia imputabile direttamente al titolare, se una situazione di fatto rende le armi liberamente accessibili a un terzo, convivente o meno, nei cui confronti sussistano fondati sospetti (TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 101 del 2015; TAR Piemonte, Sez. II, n. 993 del 2019).
Nel caso concreto il legame è di primo grado (padre-figlio) e a carico del figlio risultano precedenti penali e di polizia per delitti contro la persona e contro il patrimonio. La valutazione del Questore appare quindi ragionevole e coerente. Non rilevano la mancanza di convivenza né la frequentazione, poiché le circostanze di fatto rendono comunque le armi accessibili al figlio. Irrilevante è anche il precedente rinnovo del 2015, essendo i precedenti del figlio eventi sopravvenuti.
Il Collegio precisa che i precedenti della moglie e dello stesso ricorrente non sono richiamati nel provvedimento impugnato e non assumono rilievo pregnante. La nozione di buona condotta richiede comunque un nesso di pertinenza con l’apprezzamento di affidabilità nell’uso degli armamenti, secondo lo standard del “più probabile che non” (Cons. Stato, Sez. III, n. 7551 del 2021; Cons. Stato, Sez. III, n. 6530 del 2024). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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