Risoluzione contrattuale ex art. 108 d.lgs. n. 50/2016 e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Valle d’Aosta n. 29 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di risoluzione del contratto d’appalto pubblico per grave inadempimento dell’appaltatore, emessa dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 108, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, costituisce esercizio di un potere di natura privatistica, atteso che il rapporto contrattuale, nella fase esecutiva, è retto da regole paritetiche. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, ferma restando la giurisdizione amministrativa per le controversie relative ad atti autoritativi adottati in fase esecutiva, come l’autorizzazione al subappalto. Le censure avverso il diniego di tale autorizzazione, ove non tempestivamente impugnato, sono tardive e non possono essere reiterate in occasione dell’impugnazione della successiva risoluzione. La segnalazione all’ANAC della risoluzione costituisce atto dovuto e meramente comunicativo, la cui validità non è inficiata dall’eventuale precedenza cronologica rispetto alla notifica del provvedimento risolutivo.
Il Fatto
Una società affidataria di un appalto per la realizzazione di un sentiero di collegamento comunicava alla stazione appaltante la necessità di procedere con l’utilizzo di esplosivo, richiedendo una proroga dei termini contrattuali e, successivamente, l’autorizzazione al subappalto, che veniva negata. A seguito del mancato completamento dei lavori, la stazione appaltante avviava la procedura di risoluzione contrattuale in danno, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, con l’adozione del provvedimento dirigenziale impugnato.
La società ricorrente impugnava l’atto di risoluzione e gli atti consequenziali, tra cui la segnalazione all’ANAC, deducendo l’illegittimità del diniego di autorizzazione al subappalto e l’esistenza di un’inversione procedimentale.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale ha esaminato in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente. Sul punto, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato, ha ricordato che la giurisdizione sulle controversie relative all’esecuzione dei contratti pubblici spetta al giudice ordinario, secondo il binomio “affidamento-esecuzione”. La circostanza che la risoluzione sia stata dichiarata con un provvedimento amministrativo non ne muta la natura, trattandosi di una risoluzione di natura privatistica per grave inadempimento, espressamente qualificata dall’art. 108, comma 3, del codice dei contratti.
Il Collegio ha quindi precisato che, pur non potendosi escludere che nella fase esecutiva la committenza pubblica intervenga con poteri autoritativi, tale evenienza non ricorre per la risoluzione del rapporto, che incide su un rapporto paritetico. Per questa ragione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la parte relativa alla risoluzione, con declinatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Quanto alle censure riguardanti il diniego di autorizzazione al subappalto, il Tribunale ne ha rilevato la tardività. Ha osservato che l’atto di diniego era stato comunicato già nel giugno 2024 e non era stato impugnato nei termini di legge, con conseguente consolidamento della sua efficacia. Il Collegio ha pertanto escluso che tale questione potesse essere riproposta come motivo di illegittimità dell’atto di risoluzione successivamente adottato.
Infine, il motivo concernente la segnalazione all’ANAC è stato respinto, in quanto tale adempimento costituisce una mera comunicazione obbligatoria della determinazione di risoluzione, non soggetta a particolari formalità partecipative. Il contraddittorio è garantito in una fase successiva presso l’Autorità, secondo la disciplina del casellario informatico. In ragione della parziale declinatoria di giurisdizione, il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile, in parte irricevibile e respinto nel resto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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