Il termine dilatorio ex art. 14 D.L. 669/1996 va notificato al domicilio (TAR Lombardia n. 4735 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 opera anche nei confronti della pubblica amministrazione e deve essere rispettato prima dell’introduzione del rimedio esecutivo. Ai fini del decorso di tale termine, la notifica del titolo esecutivo deve essere effettuata presso il domicilio digitale del debitore individuato secondo i pubblici elenchi richiamati dall’art. 16-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2012. L’estrazione dell’indirizzo dal Registro IPA è ammessa solo in via residuale, quando l’amministrazione non abbia indicato il proprio domicilio nel Registro delle PP.AA. La notifica eseguita presso indirizzi PEC diversi da quello primario del debitore, o presso la sede dell’Avvocatura dello Stato, non fa decorrere il termine; ne deriva l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 1081/2025, pubblicata il 23 settembre 2025, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la somma complessiva di Euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
Ritenendo che l’amministrazione non avesse dato attuazione al titolo, il ricorrente ha chiesto l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito con memoria di stile. In camera di consiglio il Collegio ha segnalato alle parti possibili profili di inammissibilità per il mancato decorso del termine dilatorio, per difetto di notifica all’amministrazione esecutata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del giudizio di ottemperanza, qualificato come strumento di esecuzione forzata quando oggetto del contendere siano obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato. Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 5000 del 2021, Sez. IV n. 2654 del 2014 e Sez. IV n. 3293 del 2013, il Tribunale afferma che il termine dilatorio di centoventi giorni trova applicazione anche in questa sede, trattandosi di titolo esecutivo di formazione giudiziale rispetto al quale il rimedio di ottemperanza costituisce alternativa all’esecuzione civile.
La funzione della norma è chiara: consentire all’amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento prima che sia introdotta la procedura giudiziale, evitando l’aggravio di ulteriori spese processuali. Da qui la necessità che la notifica del titolo raggiunga la sede legale dell’ente debitore, così da avviare il procedimento contabile finalizzato all’adempimento spontaneo.
Sul versante della notifica a mezzo PEC, il Collegio ricostruisce il sistema dei pubblici elenchi. L’art. 16-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2012 richiama i registri INI-PEC, INAD, ANPR, il Registro delle PP.AA., il Registro delle Imprese e il ReGIndE. Il successivo comma 1-ter ammette il ricorso al domicilio digitale del Registro IPA solo in mancanza dell’indicazione nell’elenco di cui all’art. 16, comma 12. La conclusione non è smentita dall’art. 3-bis, comma 1-bis, della legge n. 53/1994, che si limita a raccordare le fonti senza equiparare l’IPA agli altri pubblici elenchi.
Nel caso concreto, il Ministero ha inserito nel Registro delle PP.AA. il proprio indirizzo PEC primario per le notificazioni degli atti giudiziari. A tale indirizzo occorreva fare riferimento, come già affermato da TAR Lombardia n. 3040 del 2025 e da TAR Lazio n. 5794 del 2026. Il ricorrente ha invece notificato presso gli uffici scolastici provinciali e regionale e presso la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, soggetti che non rappresentano il debitore indicato nel titolo.
Né rileva la notifica all’indirizzo PEC indicato nel comunicato ministeriale sui chiarimenti ex art. 3-bis, atto meramente organizzativo e privo di efficacia normativa, né quella presso l’Avvocatura dello Stato, prevista solo a fini processuali e inidonea a produrre gli effetti sostanziali del termine dilatorio. Non essendo decorso il termine, il ricorso è inammissibile. Le spese sono compensate in ragione della difesa di mero stile dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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