Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4730 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione quando questa non contesti l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo. Il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996 deve essere decorso tra la notifica del titolo esecutivo e la notifica del ricorso. L’amministrazione va condannata all’esecuzione integrale del giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di perdurante inerzia va nominato commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni, senza diritto a compenso ove l’attività rientri nei compiti istituzionali.

Il Fatto

Il giudice ordinario aveva dichiarato il diritto della ricorrente all’erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, in conseguenza del rilascio della c.d. carta docente, e aveva condannato il Ministero al pagamento tramite carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2021/22, oltre agli interessi dalla data del diritto all’accredito della concreta attribuzione.

La ricorrente ha adito il TAR chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare integrale esecuzione alla sentenza, per la parte relativa all’ottenimento della carta e degli interessi, adottando tutti gli atti necessari. Il Ministero si è costituito per resistere. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: la sentenza azionata è passata in giudicato, come documentato dalla difesa della ricorrente, ed è stata notificata al Ministero presso la sede reale all’indirizzo PEC estratto dal Registro delle P.P.A.A. Da tale notifica è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, intercorrente tra la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso.

La pretesa risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Il titolo comprende, oltre all’attribuzione della carta docente, gli interessi dalla data del diritto all’accredito, di cui la sentenza ha espressamente riconosciuto la spettanza.

Da qui la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione integrale alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza.

Il commissario assume le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni. Può agire direttamente o tramite funzionario delegato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale. In caso di incapienza di fondi, eseguirà la sentenza ricorrendo ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali, allo stesso non è dovuto alcun compenso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della serialità del contenzioso, con richiamo ai criteri espressi dal Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026 e da altre pronunce della medesima sezione in materia, e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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