L’ordine di demolizione ha carattere reale e prescinde dalla responsabilità dell’abuso (TAR Sicilia n. 2812 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva ha carattere reale e prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante per la realizzazione dell’abuso: essa va rivolta a chi ha la disponibilità dell’opera, anche se non l’ha concretamente edificata. L’abuso edilizio costituisce illecito permanente e il mero decorso del tempo non sana la situazione, né matura alcun affidamento tutelabile alla conservazione del fatto illecito. La competenza all’emanazione dell’ordine spetta ai Comuni tramite gli uffici incaricati della vigilanza urbanistico-edilizia, a nulla rilevando la natura demaniale o patrimoniale dell’area. Nei rapporti tra giudizio penale e amministrativo vale la regola dell’autonomia, salvo i rigorosi presupposti dell’art. 654 cod. proc. pen., che non opera quando l’amministrazione non si sia costituita parte civile.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha ingiunto lo sgombero delle opere abusive e dell’area di sedime, richiamando l’ordinanza di demolizione adottata nel 2000 e asseritamente mai notificata. Dichiara di aver appreso dell’esistenza di quest’ultima solo tramite il rinvio contenuto nella determinazione del 2020.
Prospetta nove censure: incompetenza dell’ente e del dirigente, contraddittorietà rispetto a una nota dell’Intendenza di Finanza e a una sentenza penale di assoluzione, difetto di possesso attuale dell’immobile, difetto di istruttoria e di motivazione per l’attivazione dopo oltre quarant’anni, disparità di trattamento e omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso perché infondato. Le prime due censure si contraddicono tra loro: il ricorrente nega la competenza del Comune e al tempo stesso indica un diverso Dipartimento comunale. In ogni caso l’ordinanza di demolizione è atto vincolato che prescinde dalla natura demaniale o patrimoniale del suolo, e la competenza ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001 spetta agli uffici della vigilanza urbanistica.
Sul terzo motivo il Tribunale afferma che i provvedimenti ripristinatori hanno carattere reale: si applicano anche a chi non ha commesso la violazione ma si trova in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico. L’ordine va rivolto a chi ha la disponibilità dell’opera, a prescindere dalla realizzazione dell’abuso, che rileva solo sul piano penale. Quanto al preteso tacito consenso, dalle note dell’Intendenza emerge semmai l’accertamento dell’occupazione abusiva, non un’assentita autorizzazione.
Il quarto motivo non coglie nel segno: nei rapporti tra giudizio penale e amministrativo vale la regola dell’autonomia e separazione, e il vincolo del giudicato ex art. 654 cod. proc. pen. opera solo nei confronti di imputato, parte civile e responsabile civile, e solo sui fatti materiali, non sulla qualificazione giuridica. Nella specie l’amministrazione non era costituita nel giudizio penale, sicché la sentenza assolutoria non le è opponibile.
Il sesto e l’ottavo motivo sono respinti: l’ordine di demolizione non richiede una specifica valutazione dell’interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati, e il decorso del tempo non sana l’abuso. Il settimo è manifestamente infondato perché il ricorrente non ha allegato le situazioni analoghe asseritamente trattate in modo diverso. La nona censura è infondata: l’attività di repressione degli abusi, avendo natura vincolata, non necessita della comunicazione di avvio ex art. 7 legge n. 241/1990. Il ricorso è respinto con condanna alle spese, confermando l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.