Ottemperanza e penalità di mora per crediti del difensore distrattario (TAR Calabria n. 1243 del 03.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del decreto decisorio che abbia condannato l’amministrazione al pagamento in favore del difensore distrattario, una volta decorso il termine di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 dalla richiesta di pagamento. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese e si aggiunge, per il suo carattere sanzionatorio, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. Il Commissario ad acta può provvedere anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore distrattario della parte di un giudizio civile, agisce ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio con cui la Corte d’Appello ha condannato il Ministero al pagamento di spese e compensi in suo favore, oltre accessori di legge.
Il decreto è munito di formula esecutiva ed è stato notificato all’amministrazione, senza essere impugnato. La parte chiede anche la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Ministero non si costituisce e la causa viene trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come attestato dalla certificazione in atti, e la parte ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, con decorso dei sei mesi dalla presentazione dell’istanza.
L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento del ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm..
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella del comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015. Non emergendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora viene determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario.
Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. Sulle spese, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare (richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016), si prevede che, in caso di mancata refusione, provveda il Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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