Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e onere della prova dell’inadempimento (TAR Lazio n. 15998 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il debitore che si limiti a costituirsi senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione del giudicato non assolve all’onere della prova del proprio adempimento. Spetta all’Amministrazione dimostrare di aver dato esecuzione alla statuizione di condanna, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell’onere probatorio tra debitore e creditore. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, assegnando un termine all’Amministrazione e nominando, fin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Le penalità di mora non sono dovute in assenza di una richiesta della parte e di una inottemperanza già verificatasi.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero a provvedere all’attribuzione della Carta per il valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ai fini esecutivi. La ricorrente deduce che il Ministero non ha ottemperato alle statuizioni di condanna. L’Amministrazione si costituisce solo formalmente e non documenta alcuna attività esecutiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata nelle forme di legge ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Sussiste la competenza del Tribunale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.

Nel merito, il dato rilevante è processuale. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti né indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo. Il Collegio richiama i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore (Cass. n. 13533/2001) e ne trae la conseguenza che la pretesa della ricorrente deve trovare accoglimento.

Il Tribunale chiarisce poi il perimetro del proprio sindacato. Dalla sentenza si ricava il diritto della ricorrente a conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Ne deriva la condanna del Ministero a ottemperare alla decisione.

Quanto ai rimedi, l’Amministrazione deve dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. In caso di infruttuoso decorso del termine è nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, previa richiesta della ricorrente.

Il Collegio esclude, allo stato, la condanna alle penalità di mora, non sussistendone i presupposti, salva l’eventuale richiesta della parte in caso di inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La sentenza è trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *