Risarcimento danni Xylella: nessuna colpa della P.A. per la tempestiva azione di contenimento (TAR Puglia n. 500 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di danni derivanti dalla diffusione di organismi nocivi da quarantena, come il batterio Xylella fastidiosa, la responsabilità della pubblica amministrazione per la mancata, ritardata o inadeguata attivazione del potere discrezionale di emergenza fitosanitaria può configurarsi solo in presenza di una violazione grave e colpevole dei canoni di imparzialità e buon andamento, valutata ex ante e non alla luce delle conoscenze scientifiche successivamente acquisite. La colpa della P.A. non può essere desunta dalla sola circostanza che la misura di eradicazione non abbia impedito la propagazione del patogeno. Nell’azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo, l’onere della prova grava integralmente sul ricorrente, che deve dimostrare, anche mediante giudizio prognostico, l’effettiva sussistenza del nesso causale tra la condotta contestata e il danno, non potendo supplire a tale carenza la consulenza tecnica d’ufficio, che costituisce mero ausilio per la valutazione di fatti già provati.

Il Fatto

Alcuni proprietari di oliveti situati nel territorio di Francavilla Fontana, colpiti dal disseccamento degli alberi ascrivibile al batterio della Xylella fastidiosa, hanno adito il giudice amministrativo in riassunzione, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per ottenere il risarcimento dei danni subiti. I ricorrenti hanno dedotto la responsabilità della Regione Puglia, del Ministero dell’Agricoltura e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la mancata, ritardata o inadeguata adozione delle misure di eradicazione e contenimento del patogeno, in violazione delle decisioni di esecuzione della Commissione europea e della normativa nazionale di recepimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento, rammentando che la Direttiva 2000/29/CE impone agli Stati membri l’adozione di tutte le misure necessarie per l’eradicazione o, ove non possibile, il contenimento degli organismi nocivi. Ha quindi ripercorso l’iter provvedimentale seguito dalla Regione Puglia, dalla prima delibera di emergenza dell’ottobre 2013, immediatamente successiva al rinvenimento del batterio, fino alla rimodulazione del piano d’azione nel 2014, resa necessaria dall’estensione del contagio e dall’impossibilità di procedere all’eradicazione.

La sentenza ha escluso che l’operato delle amministrazioni resistenti presenti profili di illegittimità o colpevole inerzia, valorizzando il carattere discrezionale delle scelte amministrative in materia di emergenza fitosanitaria. La valutazione della correttezza dell’azione deve essere effettuata ex ante, considerando le conoscenze scientifiche dell’epoca, che non annoveravano l’olivo tra le specie sensibili al batterio, e la complessità delle attività istruttorie e di monitoraggio preliminari a qualsiasi intervento di eradicazione. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia U.E. del 5 settembre 2019, che aveva escluso la violazione degli obblighi specifici previsti dalla decisione di esecuzione 2015/789, non potendo la diffusione del batterio essere attribuita alla condotta dello Stato membro.

Il Collegio ha altresì rilevato che i ricorrenti non hanno fornito prova dei presupposti dell’illecito, a partire dall’elemento soggettivo, non emergendo alcuna violazione grave e colpevole dei canoni di imparzialità e buon andamento. Quanto al nesso causale, la domanda è stata respinta per la mancata dimostrazione che una diversa condotta delle amministrazioni avrebbe potuto impedire il verificarsi dei danni, anche in considerazione della mancata indicazione delle specifiche piante infette e del momento in cui l’eradicazione avrebbe dovuto essere compiuta. I giudici hanno infine evidenziato l’onere del proprietario, sancito dalla legge regionale n. 4/2017, di segnalare tempestivamente al servizio fitosanitario la presenza del disseccamento, onere non assolto dai ricorrenti, cui non può sopperire la consulenza tecnica, non essendo la stessa un mezzo di prova ma un mero strumento valutativo di circostanze già dimostrate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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