Sanatoria e visione unitaria dell’abuso: irrilevante il frazionamento atomistico (TAR Campania n. 3387 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, perché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme degli interventi e dalle loro reciproche interazioni. Ne consegue che, in sede di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, l’illegittimità originaria delle unità immobiliari del fabbricato si trasmette al frazionamento successivo e coinvolge anche la porzione divenuta di proprietà dell’istante. Non è quindi integrata la condizione della doppia conformità, né rileva l’assenza di abusi all’interno del singolo subalterno. Il vizio procedimentale consistente nell’omessa acquisizione del parere paesaggistico non determina annullamento quando, per la natura vincolata del provvedimento, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile ricavato nel 2005 dal frazionamento di un’originaria unità immobiliare di un fabbricato in Piano di Sorrento, presentava nel 2016 una SCIA per opere di manutenzione straordinaria. All’esito di sopralluoghi, l’ufficio tecnico comunale rilevava che il frazionamento non era supportato da idoneo titolo edilizio, pur accertando la conformità dei lavori oggetto della SCIA, e avviava il procedimento di annullamento dell’asseverazione.

Il ricorrente presentava quindi istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 del contestato frazionamento. Il Comune rigettava l’istanza per carenza del presupposto originario di legittimità dell’immobile e annullava in autotutela la SCIA, rilevando che le asseverazioni si fondavano su una condizione di legittimità non verificata. Da qui il ricorso per l’annullamento di entrambi gli atti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il motivo con cui il ricorrente contesta un preteso errore istruttorio sull’origine del subalterno di sua proprietà. La censura è irrilevante: il provvedimento impugnato rileva illeciti urbanistici in ognuno dei subalterni del fabbricato, sicché l’asserita erronea individuazione dell’unità di provenienza non incide sull’esito. La relazione tecnica prodotta, priva di allegati, risulta inidonea a supportare la tesi difensiva, e la doglianza resta indimostrata.

Il nucleo argomentativo riguarda il rigetto dell’istanza di sanatoria. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la valutazione dell’abuso edilizio esige una visione complessiva e non atomistica delle opere, perché il pregiudizio al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme degli interventi e dalle reciproche interazioni (Cons. Stato, sez. VI, n. 2738 del 2018). Il Comune deve esaminare contestualmente l’intervento abusivo, per contrastare artificiose frammentazioni finalizzate a eludere i presupposti e i limiti della sanatoria (Cons. Stato n. 3330 del 2012). Nello stesso senso si richiama la giurisprudenza penale, che esclude la possibilità di frazionare i singoli interventi difformi per dedurne l’autonoma rilevanza (Cass. n. 8885 del 2017, richiamata da Cons. Stato, sez. II, n. 2321 dell’11 marzo 2024).

Su questa base il Tribunale ritiene legittimo l’operato dell’amministrazione: gli abusi riscontrati nelle unità originarie del fabbricato determinano l’illegittimità del frazionamento del 2005, che riguarda anche la porzione oggi di proprietà dell’istante. Il secondo motivo, che invoca la sanabilità del frazionamento ai sensi dell’art. 36 del testo unico edilizia, muove da un errato presupposto atomistico e non è accolto: la doppia conformità non risulta integrata.

Quanto all’omessa acquisizione del parere della commissione paesaggistica e della Soprintendenza, il Collegio applica l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il parere non avrebbe potuto incidere sull’esito, stante la natura vincolata del provvedimento: il Comune, chiamato nuovamente a pronunciarsi, non potrebbe che confermare il diniego. Il motivo è quindi infondato anche per difetto di interesse.

I motivi avverso l’annullamento in autotutela della SCIA sono dichiarati improcedibili per carenza di interesse: il rigetto delle censure sul diniego, fondato sull’accertamento di plurimi abusi e sull’illegittimità del frazionamento, determina la totale inefficacia della SCIA, che non potrebbe spiegare alcuna concreta efficacia. Il ricorso è dunque in parte rigettato e in parte dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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